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Mobilità docenti: scadenza inoltro domanda il 13 aprile. Chi può presentarla dopo?

Le tre eccezioni previste dall'ordinanza ministeriale e la presentazione in formato cartaceo

Si è attesa per molto tempo la pubblicazione dell’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022.

Con l’ordinanza ministeriale diffusa il 29 marzo 2021, sono stati aperti i termini per l’invio delle domande dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Come ormai di consueto, le istanze vanno inoltrate tramite la piattaforma ministeriale Istanze Online che sarà regolarmente attiva fino al 13 aprile.

ECCEZIONI

Ci sono alcune categorie di docenti che possono presentare domanda oltre il termine ultimo del 13 aprile 2021 e a determinarlo è la stessa ordinanza ministeriale.

Possono presentare domanda di mobilità oltre i termini previsti e in formato cartaceo, le seguenti categorie di docenti:

  1. I destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità;

Questi docenti sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, previsti nella specifica Ordinanza Ministeriale

2. i docenti dichiarati soprannumerari oltre il termine di presentazione della domanda di mobilità;

Nel caso in cui, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, in un’istituzione scolastica ci siano nuove posizioni di soprannumero, l’ufficio competente inviterà i Dirigenti scolastici delle scuole interessate ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie interne di istituto.

Queste sono formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

I Dirigenti scolastici devono affiggere all’albo la comunicazione ricevuta dall’ufficio territorialmente competente e notificare ai docenti interessati la loro posizione soprannumeraria. I docenti dovranno quindi presentare, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica, la domanda di trasferimento.

Nel caso in cui un docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.

3. i docenti che conseguono il titolo di specializzazione sul sostegno oltre il termine di presentazione della domanda di mobilità previsto nell’Ordinanza Ministeriale.

Come si legge all’art.23 comma 16 del CCNI, i docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla OM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

Si ricorda che SOLO nei casi appena elencati, le domande possono essere presentate oltre il termine previsto e in modalità cartacea.

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