Coronavirus, il Governatore Fontana si autoisola. Azzolina studia provvedimento per salvare anno
Coronavirus, il Governatore Fontana si autoisola. Azzolina studia provvedimento per salvare anno
Il Coronavirus raggiunge anche le stanze del potere. Il Govenatore Fontana si imposto l’autoisolamento. Un suo collaboratore sarebbe risultato positivo al tampone. Intanto la mappa delle regioni che hanno chiuso le scuole si allarga: anche la Campania ha deciso in tal senso. Il governatore De Luca ha imposto lo stop per tre giorni. La decisione dopo la scoperta di due pazienti positivi nella regione. La sensazione è che il fermo alle lezioni potrebbe, però, continuare. Ma cosa accadrebbe se l’emergenza dovesse perdurare? La ministra Azzolina si sta interrogando proprio su questa eventualità.
La decisione della Ds
In una scuola del lodigiano chiusa per non far espandere l’epidemia del virus, la dirigente ha invitato il personale “a chiedere il congedo”. La richiesta è però errata da parte della preside, perché, in questo caso, la chiusura rientra in una disposizione per gravi eventi o eventi particolari che interessa tutta la comunità scolastica. Di conseguenza, le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
LA LEGGE
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
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