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Concorso Straordinario: chi può partecipare e come calcolare il servizio

Concorso Straordinario

Concorso straordinario. Il decreto legge numero 126  ha dato il via all’iter per l’immissione di nuovo personale scolastico. Si tratta di  “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”. Si prevede, quindi, di indire, contestualmente al concorso ordinario  per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Il decreto prevede che possono partecipare i soggetti che:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Per gli ITP, il requisito di accesso è ancora il diploma di scuola secondaria di secondo grado e i tre anni di servizio sempre nell’ottennio 2011/12-2018/19.

Annualità di servizio, la precisazione

In proposito, la legge 124/99, all’art. 11, comma 14, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Come si procede alla valutazione

Il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali. Ed è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.

Servizio nelle scuole paritarie

Inoltre, esclusivamente ai fini dell’abilitazione all ’insegnamento (e non dunque per l’immissione in ruolo) è ammesso a partecipare alla procedura chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Ovviamente restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al suddetto comma 5.

Posti su sostegno

Come già detto, per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Questo significa che i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno possono concorrere per i posti di sostegno, se hanno svolto servizio almeno per un anno su sostegno.

Servizio su sostegno senza specializzazione

Con riferimento ai docenti con tre anni di servizio svolti su sostegno, senza avere titolo di specializzazione, nel decreto legge  sembrerebbe che tali docenti siano esclusi dal potere partecipare al concorso straordinario.

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