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Concorso ordinario per il personale docente ex D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm.ii. – chiarimenti in ordine al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

Concorso ordinario per il personale docente ex D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm.ii. – chiarimenti in ordine al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento – Nota USR Veneto

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità e tempistiche di attestazione da parte
dell’Ufficio scolastico regionale del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in favore dei candidati che
superano tutte le prove del concorso ordinario per il personale docente bandito con D.D. 21 aprile 2020, n. 499
e, con riferimento alle Discipline STEM, con D.D.G. 31 gennaio 2022, n.252, per le classi di concorso e per le
regioni per cui il Veneto è responsabile, si rimanda alla consultazione dell’art.7, comma 7, del D.D. 05 gennaio
2022, n. 23, ai sensi del quale “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei
punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo
5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di
concorso.

L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa
abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di
abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente
è indicata all’Allegato C”.

Tale disposizione, che conferma la natura abilitante del suddetto concorso già espressamente sancita dall’art.
14 del D.D. 21 aprile 2020, n. 499, precisa che i candidati che superano tutte le prove del concorso conseguono
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione e per quelle indicate nell’allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021 (Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione).

In adempimento di quanto previsto dal sopracitato art. 7, comma 7, del D.D. 23/2022, la presente vale, quindi,
quale attestazione, da parte del competente Ufficio scolastico regionale, del conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento in favore dei candidati che sono inclusi nella relativa graduatoria di merito approvata per aver
superato tutte le prove attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59.

In proposito, fa fede, sotto il profilo soggettivo – considerato anche l’allegato 2 al Decreto Dipartimentale n.649
del 03 giugno 2020 che contiene il prospetto delle aggregazioni territoriali – l’elencazione nominativa dei
candidati inseriti nelle graduatorie per ciascuna classe di concorso e regione interessata; sotto il profilo
temporale, la data di pubblicazione delle stesse graduatorie sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, di cui si raccomanda a tutti gli interessati la periodica consultazione.

Si considerano, in definitiva, abilitati i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso
ordinario per il personale docente disciplinato con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e successive
modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico
regionale per il Veneto delle graduatorie medesime, relativamente alle classi per cui le prove
concorsuali sono state superate con i punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59 e quelle incluse nella tabella di corrispondenza di cui al sopracitato allegato C al Decreto
Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, con riferimento alla regione Veneto e alle regioni ad essa
aggregate secondo le disposizioni del bando.

In ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento – in
considerazione della già richiamata natura abilitante del concorso de quo ai sensi del combinato disposto dell’art.
7, comma 7, del D.D. 23/2022 e dell’art. 14 del D.D. 499/2020 – nelle more dell’eventuale adozione di
certificazioni automatizzate da parte dell’Amministrazione Centrale MIM, non saranno rilasciati atti
individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento, potendo gli interessati esibire
agli organi richiedenti la presente comunicazione unitamente alla specifica graduatoria concorsuale.

Solo per i docenti intenzionati ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento all’estero saranno
adottati, su richiesta, atti di attestazione ad personam, in ragione della peculiarità della fattispecie, che coinvolge
plurimi sistemi ordinamentali.

Si coglie l’occasione per precisare che l’eventuale rinuncia del docente all’immissione in ruolo non incide sulla già
maturata abilitazione, ma solo sulla possibilità di partecipare alle successive operazioni di scorrimento della
graduatoria: il docente che entra in turno di nomina e rinuncia al reclutamento non sarà più convocato per le
operazioni di immissione in ruolo concernenti la specifica classe, ma conserva comunque l’abilitazione
all’insegnamento.

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