Il Ministero ha dato il via libera all’attivazione del TFA sostegno per il suo VI ciclo.
A disciplinarne l’avvio è stata la pubblicazione del decreto ministeriale in data 7 luglio 2021.
Il decreto prevede che il percorso venga avviato anzitutto con un test preselettivo da svolgersi nelle seguenti date a livello nazionale:
- 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
- 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
- 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
- 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.
Dopo questo, gli aspiranti dovranno anche sostenere “una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale“.
Solo coloro che supereranno tutte le prove, descritte dettagliatamente nel bando pubblicato dai singoli Atenei, potranno accedere al percorso di specializzazione.
Ci sono però alcuni aspiranti che vengono ammessi direttamente alla prima prova scritta senza dover sostenere il testo preselettivo. Vediamo in quali casi ciò è possibile.
QUANDO GLI ASPIRANTI SONO AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA PRIMA PROVA SCRITTA?
Potranno godere di tale beneficio gli interessati alle seguenti casistiche:
1. BENEFICIARI LEGGE 104/92
L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
2. ASPIRANTI CHE ABBIANO GIA’ SVOLTO SERVIZIO SU SOSTEGNO
Cominciano dalla/e prova/e scritta/e gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.
Lo prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.
L’annualità di servizio, anche non continuativa, va computata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.
Lì, per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
3. ASPIRANTI CHE AL V CICLO HANNO SUPERATO LA PRESELETTIVA
Esclusivamente per quest’anno, accedono direttamente alla prova/e scritta/e, gli aspiranti che hanno superato la prova preselettiva del V ciclo e che non hanno poi potuto sostenere le ulteriori prove, perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19.
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