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Parità scolastica, il Consiglio di Stato frena le revoche: obbligo di rivalutazione delle prove prima della chiusura

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia destinata a incidere in modo significativo sui procedimenti di revoca della parità scolastica. Con l’ordinanza cautelare n. 1376 del 16 aprile 2026, la Sezione Settima ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR Calabria, imponendo al Ministero dell’Istruzione e del Merito un riesame approfondito delle criticità contestate a una scuola paritaria calabrese.

Il provvedimento non si limita a un semplice stop: introduce un passaggio istruttorio obbligato, chiarendo che la revoca della parità non può essere disposta senza un’attenta e puntuale valutazione della documentazione prodotta dall’istituto a propria difesa.

L’udienza di merito è stata fissata al 22 settembre 2026.

Il contenzioso: dalla revoca alla pronuncia del TAR

La vicenda prende avvio dal provvedimento con cui il Ministero ha disposto la revoca della parità scolastica nei confronti di un istituto gestito da una cooperativa operante in Calabria.

Le contestazioni mosse dall’amministrazione riguardavano tre ambiti principali:

  • irregolarità contributive, legate a inadempimenti verso enti previdenziali
  • criticità strutturali e tecniche, relative alle certificazioni degli impianti scolastici
  • profili giuslavoristici, con irregolarità nei rapporti contrattuali del personale docente e non docente

A fronte di tali rilievi, il TAR Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – aveva ritenuto legittima l’azione amministrativa, confermando la revoca della parità con la sentenza n. 790/2025.

La cooperativa ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensione cautelare della decisione.

L’ordinanza n. 1376/2026: una sospensione “atipica”

Il Consiglio di Stato, riunito in camera di consiglio il 14 aprile 2026 con relatore il Consigliere Daniela Di Carlo, ha accolto l’istanza cautelare con una modalità non ordinaria.

Invece di limitarsi a sospendere la revoca, il Collegio ha disposto un “remand” all’amministrazione, ossia un rinvio istruttorio che obbliga il Ministero a riesaminare nel dettaglio l’intera posizione della scuola.

Nel concreto, l’amministrazione dovrà:

  • esaminare analiticamente tutta la documentazione prodotta dalla cooperativa già nel giudizio di primo grado
  • prendere posizione in modo esplicito su ciascuna criticità contestata
  • depositare una relazione illustrativa completa e motivata

Si tratta di una misura cautelare evoluta, che rafforza il ruolo del giudice nel garantire la correttezza del procedimento amministrativo senza sostituirsi alla decisione finale.

Nessun automatismo: la parità non è ripristinata

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che l’accoglimento dell’istanza cautelare:

  • non comporta la restituzione della parità scolastica
  • non anticipa in alcun modo l’esito del giudizio di merito

La decisione ha quindi natura interlocutoria: mira a garantire un’istruttoria completa e corretta, lasciando impregiudicata la valutazione finale sui requisiti richiesti dalla legge.

Il principio ribadito: centralità del contraddittorio

L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di parità scolastica.

Il principio affermato è netto: prima della revoca, l’amministrazione deve attivare un contraddittorio effettivo e sostanziale.

Questo implica:

  • concessione di un termine congruo per sanare le irregolarità
  • valutazione puntuale delle prove difensive
  • verifiche sia documentali sia in loco (ad esempio sugli impianti scolastici)

In assenza di tali passaggi, il provvedimento risulta esposto a censure per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Gli obblighi per il Ministero dopo la decisione

A seguito dell’ordinanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dovrà procedere a una rivalutazione completa della situazione.

In particolare, sarà necessario:

  • verificare l’effettiva regolarizzazione degli inadempimenti contributivi
  • analizzare la documentazione relativa alla sicurezza e certificazione degli impianti
  • esaminare i contratti e i rapporti di lavoro del personale

L’amministrazione dovrà inoltre motivare in modo puntuale eventuali conclusioni sfavorevoli, spiegando perché le criticità contestate debbano considerarsi ancora esistenti.

Udienza decisiva a settembre

Il giudizio di merito è stato fissato per il 22 settembre 2026, data in cui il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi definitivamente sulla legittimità della revoca della parità scolastica.

L’esito dipenderà in larga parte dalla nuova istruttoria che il Ministero sarà tenuto a svolgere nelle prossime settimane.

Implicazioni pratiche per scuole paritarie e gestori

La pronuncia assume rilievo generale per tutto il sistema delle scuole paritarie.

Tra le principali indicazioni operative emergono:

  • la necessità di predisporre documentazione completa, coerente e tempestiva
  • l’importanza della fase amministrativa, che può risultare decisiva quanto il contenzioso
  • la possibilità per il giudice amministrativo di utilizzare strumenti cautelari complessi, come il remand

Questo approccio consente di bilanciare due esigenze fondamentali:

  • da un lato, garantire il rispetto dei requisiti di legge per la parità
  • dall’altro, tutelare la continuità del servizio scolastico in pendenza del giudizio

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La decisione si inserisce nel solco della normativa vigente e della giurisprudenza amministrativa:

  • Legge 10 marzo 2000, n. 62 (disciplina della parità scolastica)
  • Art. 98 del Codice del processo amministrativo (misure cautelari in appello)
  • Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza n. 1376 del 16 aprile 2026
  • TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 790/2025

Autore: Redazione OggiScuola
Fonte: Comunicato legale – Avv. Giuseppe Versace (Foro di Bologna)

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