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Green pass non rilasciato? Prof e ATA possono entrare a scuola

Non c’è rischio di rimanere fuori i cancelli della scuola. Non se sei un prof o parte personale ATA e sei vaccinato o hai regolarmente effettuato un tampone. Anche se il certificato verde non è stata ancora rilasciato.  Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 esiste infatti obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per tutto il personale scolastico.  In questo caso nessuna sanzione, purché docenti e ATA siano almeno in possesso del certificato che attesti la vaccinazione, tampone o la guarigione.

La nota

Nella nota di lettura al decreto Green pass approvato giovedì in Senato si legge così.  In primis, è inserito l’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) già presente nel testo iniziale del decreto legge. L’articolo prevede al comma 1 che l’obbligo di certificazione sia esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie. Inoltre, il comma 1-bis aggiunto in prima lettura prevede che lo stesso sia esteso ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017 e ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Poi ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L’attestazione in mancanza del Green pass

Il comma 1-ter dispone poi che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

L’articolo 9

L’articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 afferma che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Il certificato di esenzione

Ricordiamo inoltre che coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute c’è la possibilità del certificato di esenzione. E’ di queste ore la circolare del ministero della Salute che prevede la proroga al 30 novembre della validità e possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

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