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Supplenze annuali, le sanzioni previste per chi non prende servizio

Negli ultimi giorni, i diversi Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli esiti delle operazioni di assegnazione delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.

Diversi aspiranti docenti hanno scritto alla redazione Oggi Scuola per saperne di più in merito alle conseguenze di una ipotetica rinuncia all’incarico.

Innanzitutto va sottolineato che in questo specifico caso non si può parlare di una rinuncia, ma di una vera e propria mancata presa di servizio in quanto gli aspiranti, presentando domanda di partecipazione alla procedura tramite Istanze Online, hanno già espresso la propria volontà a ricoprire il posto di supplente in una delle 150 sedi/preferenze indicate.

La nomina, quindi, dà in un certo senso “per scontato” che si accetti di ricoprire un eventuale posto vacante.

L’aspirante che non si presenti nella sede affidata e nelle data indicata, dunque, sceglie di non prendere servizio.

Per questo si applicherà la sanzione prevista dall’O.M. 60/2020 che all’art. 14, lettera a), recita:

la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;

Rinunciare alla presa di servizio significa quindi perdere la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento, sia dalle GAE, sia dalle GPS che dalle Graduatorie di Istituto.

Resterà ferma, invece, la possibilità di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti.

La sanzione, si ricorda, si applica solo all’anno scolastico in questione.

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