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Scuola e congedo di paternità per Docenti e A.T.A.: da 10 a 20 giorni, ecco in quali casi e come fruirne

Il decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, ha introdotto alcune modifiche significative riguardanti il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti, inclusi docenti e ATA.

Secondo le nuove disposizioni, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a un congedo di 10 giorni lavorativi (non suddivisibili in ore e utilizzabili anche in modo non continuativo), che può essere fruito a partire da 2 mesi prima della data prevista del parto fino a 5 mesi dopo la nascita del bambino. Questo congedo può essere utilizzato anche in caso di morte perinatale del bambino.

Nel caso di parto plurimo, la durata del congedo viene raddoppiata a 20 giorni lavorativi. Questo congedo si applica anche ai padri adottivi o affidatari.

I giorni di congedo possono essere utilizzati dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con il congedo di paternità alternativo.

Il padre deve informare per iscritto il datore di lavoro dei giorni in cui intende usufruire del congedo obbligatorio, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, possibilmente in relazione all’evento nascita, sulla base della data prevista del parto.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio, viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% dello stipendio.

In sintesi, il nuovo congedo di paternità obbligatorio:

  • può essere fruito a partire da 2 mesi prima della data prevista del parto fino a 5 mesi dopo la nascita del bambino (non più solo entro i 5 mesi successivi alla nascita);
  • viene raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

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