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Scuola, i supplenti possono richiedere di lavorare part-time? La normativa

IL PART-TIME

Per gli insegnanti, l’orario di lavoro generalmente si articola in attività di insegnamento e attività funzionali alle attività di insegnamento. A seconda dell’ordine di scuola le due attività vanno svolte in:

  • 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia;
  • 22 ore settimanali per la scuola primaria + 2 ore dedicate all’attività di progettazione didattica;
  • 18 ore settimanali per la scuola secondaria.

Tenendo in considerazione ciò, l’orario di lavoro in part-time può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana (art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997) o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di scuola;

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedenti lettere (tempo parziale misto), come stabilito dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

I SUPPLENTI POSSONO RICHIEDERE L’ORARIO DI LAVORO PARZIALE? 

La risposta è affermativa. Ma non vale per tutti i supplenti. 

Aa stabilirlo è il C.C.N.L. 2006-2009 comparto scuola, che prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25 comma 6).

L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

I supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), quindi, possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa con orario di lavoro part-time.

E’ importante ricordare che gli aspiranti interessati alla stipula di un contratto di questo tipo, qualora non optino per uno degli spezzoni, non possono scegliere in sede di convocazioneuna porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.

La richiesta di part-time va formulata in un secondo momento al Dirigente Scolastico della scuola.

Per motivi organizzativi, comunque, è sempre meglio anticipare all’Ufficio Scolastico, al momento della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time.

La richiesta di part-time passa dalla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata che deve concludersi entro 60 giorni dalla domanda.

L’amministrazione non ha quindi l’obbligo di accoglierla, ma effettuerà una valutazione basata su tre parametri:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica;
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto;
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione.

SUPPLENZE BREVI

Il part-time non può essere richiesto nel caso di supplenze brevi, cioè diverse da quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

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