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Permessi retribuiti per motivi personali o familiari: il Dirigente non può negarli

Quello dei permessi retribuiti è un argomento a cui prestare molta attenzione nel mondo della scuola.

A disciplinare la normativa in merito è il CCNL in vigore, siglato il 19 aprile 2018, che ha lasciato invariato quanto già previsto dal precedente Contratto nazionale di lavoro (2007).

Come sottolinea Libero Tassella, nel CCNL del 2007 si stabiliva che “i permessi per motivi personali e familiari, documentati, anche tramite un’autocertificazione, (3 giorni più, per i medesimi motivi, altri 6 gg. di ferie durante i periodi didattici), di cui al comma 2 art.15 del CCNL 2007, sono insindacabili.

La norma è quindi abbastanza chiara: il diritto della fruizione dei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da parte del docente o del personale ATA, non può essere messo in discussione da parte del Dirigente scolastico.

Questo significa che “il dirigente scolastico, ricevuta l’istanza documentata da parte del Docente o del personale ATA, non deve fare altro che prendere atto e disporre le sostituzioni.

Il professor Tassella, ora anche fondatore di S.B.C. Scuola Bene Comune, cita a questo proposito la sentenza del Tribunale del Lavoro di Potenza del 4.10.2013 n. 554, la quale dispone che “la fruizione di detti permessi, di cui al comma 2 dell’art.15 del CCNL 2007, ora novellato nel CCNL 2018 senza alcuna modifica né integrazione, è condizionato solo dalla sussistenza della richiesta preventiva e dell’autocertificazione della motivazione personale o familiare.”

Per il Tribunale di Potenza il permesso non è dunque soggetto a “nessun potere discrezionale di diniego da parte del DS.

Effettivamente, nel CCNL in vigore quando si parla di permessi retribuiti, si fa riferimento ad un “diritto del dipendente e non di concessione, pertanto nell’ istanza il docente deve comunicare solo la fruizione del permesso non chiedere la concessione del permesso.

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