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Assenze per gravi patologie: la normativa per il personale della scuola

In seguito ad alcune richieste pervenute alla redazione Oggi Scuola, con il presente articolo si intende offrire un approfondimento in materia di assenze per gravi patologie per il personale della scuola.

Come si può immaginare, a disciplinare quanto concerne questa tipologia di assenze è il CCNL Scuola ed in particolare la disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del suddetto testo.

L’articolo prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Da qui si evince quindi che non vengono conteggiati come giorni di assenza di malattia:

  • I giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per gravi patologie
  • I giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificati dalle terapie.

Per questi giorni di assenza, spetta l’intera regolare retribuzione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SCUOLA

Si ricorda che le patologie gravi vanno sempre diagnosticate e documentate dalla ASL competente che fornirà al dipendente una certificazione da presentare a scuola.

Da questo documento deve emergere che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Successivamente, in caso di prolungamento della malattia,

sarà necessario giustificare di volta in volta l’assenza presentando a scuola documentazioni ad hoc rilasciate dalla struttura o dal medico competente.

Non basta quindi presentare il solo documento che attesta la presenza di una patologia.

La norma contrattuale richiede anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. 

 

I  due elementi costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

È, quindi, necessario che il dipendente dimostri di essere soggetto a terapie relative alla patologia medesima.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

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