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Esami di Stato II ciclo: adempimenti e scadenze per docenti e studenti. FAQ Ministero

L’assoluta novità di questi esami di Stato è senza dubbio l’elaborato scritto che gli studenti produrranno e da cui faranno partire il loro esame orale.

Da quando l’ordinanza ministeriale 53/2021 è stata pubblicata, l’elaborato è al centro dell’attenzione di tutte le scuole secondarie di secondo grado in quanto l’argomento su cui deve essere incentrato, va individuato dai docenti e comunicato agli studenti, entro e non oltre il 30 aprile.

Questo, quindi, è un mese fondamentale per gli studenti che si apprestano a lavorare in vista degli Esami conclusivi.

Anche i docenti, nel rispetto di quanto previsto dall’OM 53/2021, iniziano da questo mese a svolgere gli adempimenti che toccano a loro: entro il 30 aprile va anche scelto il “docente di riferimento”, ovvero colui o colei che sosterrà un gruppo di studenti nella redazione degli elaborati. Entro il 15 maggio, inoltre, i docenti del Consiglio di classe dovranno redigere il documento del 15 maggio.

Gli studenti avranno tempo fino al 31 maggio 2021 per trasmettere ai docenti l’elaborato scritto e questi ultimi potranno riunirsi per la riunione plenaria il 14 giugno. Gli esami prenderanno il via il 16 giugno 2021.

Sul sito web che il Ministero ha dedicato agli Esami di Stato, vi sono alcune FAQ interessanti che riguardano la fase che precede la prova orale e gli adempimenti di docenti e studenti.

  1. L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.

  1. Nell’effettuare l’eventuale integrazione del credito prevista dall’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 per le classi quarte a.s. 2019/2020, è possibile rivedere le medie dei voti di ammissione quali risultano dai tabelloni finali dell’anno scolastico 2019/2020?

No, questa revisione non è possibile poiché, diversamente da quanto avviene nel caso della sospensione di giudizio in presenza di carenze formative, gli studenti non sono stati sottoposti a verifiche ai sensi del DM 80/2007 e dell’OM 92/2007 né vi è stata integrazione dello scrutinio finale. Lo scrutinio finale è dunque quello svolto a giugno 2020.

  1. Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente?

Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso.

  1. L’elaborato deve essere assegnato anche ai candidati esterni?

Sì, l’elaborato deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 dell’ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti della classe.

  1. L’elaborato ha un proprio peso nella griglia di valutazione della prova orale?

No, nessuna delle parti in cui si articola il colloquio ai sensi dell’articolo 18 è oggetto di specifica valutazione separata. Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale allegata all’ordinanza sono trasversali.

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