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Personale ATA III fascia: requisiti generali e specifici per inoltro domanda di ammissione

In un precedente articolo, la redazione Oggi Scuola ha delineato la differenza che vi è tra la prima presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia, la conferma o aggiornamento di una domanda inserita in precedenza e l’eventualmente depennamento della stessa.

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Nel presente articolo, invece, si approfondiranno quelli che sono i requisiti richiesti dal Ministero per poter inoltrare domanda per uno specifico profilo professionale.

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Uno dei requisiti indispensabili è di sicuro il titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale del personale ATA richiesto.

Tali titoli sono ridefiniti dall’articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA, prevista dall’articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

  • Assistente Amministrativo

Diploma di maturità

  • Assistente Tecnico

Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale

Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

  • Cuoco

Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

  • Infermiere

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

  •  Guardarobiere

Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

  • Addetto alle aziende agrarie

Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale.

  • Collaboratore Scolastico

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Come specificato dall’art. 2 comma 12 del Decreto Ministeriale, i titoli di studio conseguiti all’estero sono validi solo se dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

ALTRI REQUISITI SPECIFICI:

  • Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie;
  • Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.

Si specifica inoltre che, non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia (art. 2, comma 2)

  • Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie coloro che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio prima del 25.7.2008. Questi possono essere anche non continuativi ma comunque svolti in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui sopra, ampiamente descritti nell’articolo 2 del Decreto, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

  • cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
  • godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  • posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
  • per i cittadini di cui al primo punto, avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

CHI NON PUÓ INOLTRARE DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  4. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  5. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
  6. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

PER QUALSIASI APPROFONDIMENTO SCARICA IL TESTO DEL DECRETO 

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