AperturaCopertinaNewsNormativePRIMO PIANOULTIMEUncategorized

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative

Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative

Con la presente circolare, condivisa con l’Inps, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione
del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio
dal 1° settembre 2024.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti
all’anno 2024 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella.

Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2024

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato
al 28 febbraio 2024 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Le
istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di
cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto
scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 23 ottobre 2023 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni
volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024. Le istanze potranno essere presentate
a decorrere dal 19 settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando,
tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora
compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.
331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo
disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze Polis che saranno attive
contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

• domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo
24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

• domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a
pensione;

• domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti
modalità:

– I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo
ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle
domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è
consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale,
al di fuori della piattaforma POLIS.

– Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede
scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate
all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro
il termine del 23 ottobre 2023.

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al
collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate
successivamente al 23 ottobre 2023.

Scarica il decreto in allegato: m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0054257.18-09-2023

Articoli correlati

Back to top button