Mobilità docenti, ecco quando si valuta il punteggio per figli minori e come

Il confronto tra Ministero e sindacati sulla mobilità dei docenti si è fermato. Dopo diverse riunioni, pare che non vi sia ancora una proposta unica e condivisa: lo conferma il fatto che, ad oggi, nessuna ordinanza relativa alla mobilità 2021 sia ancora stata pubblicata.
Conviene però soffermarsi su alcuni dettagli che, essendo previsti dal CCNI vigente, rimarranno certamente invariati.
Il punteggio con cui si partecipa alle operazioni di trasferimento dipende anche da alcune caratteristiche o esigenze della famiglia.
Si è parlato dei casi in cui si prevede punteggio per il ricongiungimento del docente al coniuge o ai familiari e ai figli.
Vediamo ora quale punteggio spetta a chi abbia figli minori o maggiori di 6 anni per un massimo di 18 anni e in quali condizioni.
QUANDO SPETTA IL PUNTEGGIO PER FIGLI
Il punteggio spettante per la mobilità territoriale viene valutato sulla base della tabella di valutazione (Tabella A) allegata al CCNI. Nella sezione A2 “Esigenze di famiglia” si legge che, il punteggio è contemplato nei seguenti casi:
- ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungimento ai genitori o ai figli;
- figli di età inferiore a 6 anni;
- figli di età compresa tra 6 e 18 anni;
- per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.
Si otterranno 4 punti per i figli di età inferiore a 6 anni e 3 punti per i figli di età compresa tra 6 e 18 anni.
Per la mobilità 2021/22 si considerano i figli che compiono 6 o 18 anni entro il 31 dicembre 2021.
QUANDO NON SPETTA IL PUNTEGGIO PER FIGLI
Il punteggio per i figli minori non viene valutato:
- nella mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo);
- nella I fase della mobilità.
La tabella di valutazione valida della mobilità professionale non fa alcun riferimento alle esigenze di famiglia. Nel caso di passaggi di cattedra e di ruolo, quindi, non si conteggiano le necessità di ricongiungimento familiare e o il punteggio per figli minori, ma solo punteggio per servizio e titoli.
Il punteggio per i figli minori non spetta neanche ai docenti che partecipano alla I fase della mobilità.
Il CCNI stabilisce infatti che la mobilità per il triennio di validità del contratto si effettua nelle seguenti fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
I docenti che chiedono il trasferimento nel comune di titolarità e rientrano nella I fase della mobilità, non hanno diritto al punteggio per le esigenze di famiglia e, quindi, neanche quello relativo ai figli minori.




