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Mobilità, 6 punti per ricongiungimento a coniuge o genitore/figli. Tutti i dettagli previsti dal CCNI

Si attende con ansia che vengano riaperti i termini per le domande di mobilità nella scuola.

Nell’ambito dei trasferimenti, i docenti possono richiedere di valutare, oltre al punteggio per il servizio e per i titoli, anche le esigenze di famiglia, come indicate nella Tabella A2 del CCNI. Qui vengono distinte le seguenti tipologie:

  1. ricongiungimento familiare
  2. figli minori

Al punto A) della suddetta tabella, viene specificato che per il ricongiungimento al coniuge o per il ricongiungimento ai genitori o ai figli, spettano 6 punti.

Alla nota esplicativa 6) della Tabella si legge che il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Il punteggio viene assegnato secondo precisi criteri previsti dal CCNI. Li riassumiamo di seguito:

  • Il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere esclusivamente se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale;
  • Non è possibile richiedere ricongiungimento ad altri parenti o affini anche se conviventi.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (o parte dell’unione civile), ai genitori o ai figli (nei casi previsti) è assegnato:

  • Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi;
  • se risulti che la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento abbia una decorrenza anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M..

Il punteggio di ricongiungimento spetta esclusivamente per le scuole ubicate nello stesso comune di residenza del familiare, chieste sia con preferenza analitica che sintetica.

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove si registra l’esigenza familiare non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico). In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune, se inserite nelle preferenze.

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