
Com’è ormai noto, anche per quest’anno gli esami di Stato si adattano ai danni causati dalla pandemia sulla scuola e si rimodulano per il secondo anno consecutivo.
Agli studenti e alle studentesse che sosteranno il loro esame di Stato di terza media, sarà chiesto di realizzare un elaborato a partire dal quale poi si sosterrà una prova orale. Per avere più dettagli in merito alle due fasi d’esame, clicca qui e leggi l’articolo dedicato.
Pur rimodulando la struttura dell’esame, si è cercato di non cambiare o eliminare l’aspetto più importante: la presenza fisica. Gli esami orali si terranno in presenza.
Vi sono solo alcune determinate casistiche per le quali l’esame potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, tutte illustrate all’art. 9 dell’Ordinanza sugli esami di Stato del I ciclo.
Di seguito, quindi, illustriamo brevemente quando la modalità di svolgimento dell’esame cambia. Si tratta di casi di:
- candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame; questi inviano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.
- esami di Stato da tenersi nelle sezioni carcerarie, laddove risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:
- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
- Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.




