Normative

Impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni. Cosa è obbligatorio fare

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL 2016-18 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.
Ne consegue a lezioni terminate l’attività obbligatoria di insegnamento non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra. E possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, stabilite dall’art 29, e precisamente:

– eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
– scrutini, esami e adempimenti connessi;
– riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
– eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
– attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze). Indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.

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