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Ricostruzione carriera, i precari hanno diritto al gradone stipendiale. La sentenza

Ricostruzione carriera, i precari hanno diritto al gradone stipendiale. La sentenza

L’Anief vince ancora presso il Tribunale del Lavoro di Parma e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto entro il 2010/2011, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il diritto al mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”.

La sentenza accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Irene Lo Bue e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo dopo il 2011, all’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all’applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale e a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di oltre 6.000 Euro.

Riconosciuto il gradone stipendiale

“Abbiamo nuovamente avuto ragione in tribunale contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Ci impegneremo ai tavoli delle trattative perché anche questa stortura sia sanata e ribadiremo per l’ennesima volta al Miur che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”.

Il Giudice del Lavoro di Parma, infatti, in pieno accoglimento delle tesi patrocinate dai nostri legali, ricorda al Ministero dell’Istruzione che “la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato deve considerarsi legittima solamente qualora sia determinata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, da “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento dei due tipi di rapporto” ed evidenzia come “nel caso di specie tali ragioni oggettive non sussistono, stante l’identità delle mansioni individuali e collegiali svolte, come ben evidenziato da parte ricorrente nell’atto introduttivo”.

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