Normative

Permessi per concorsi ed esami: differenza tra docente precario e docente di ruolo

Sono un docente e ho un contratto a tempo determinato: con che modalità posso assentarmi da scuola per andare a fare il concorso straordinario o per svolgere la prova del concorso 2018 per la scuola secondaria?

Questa è una delle domande che in questi ultimi giorni è pervenuta all’Urp di Anief. Di seguito la risposta

Più esattamente: se sei un docente con contratto a tempo determinato, di quali permessi hai diritto per partecipare ad un concorso?

Il docente in questione ha diritto ad usufruire di otto giorni di permesso nell’arco dell’intero anno scolastico per partecipare a concorsi o/ed esami. Ma non per la preparazione ad essi.

Negli otto giorni sono compresi i giorni di viaggio, qualora fossero necessari, per recarsi nella sede di svolgimento della prova concorsuale. Tali giorni, come prevede l’articolo 19, comma 7, del CCNL 2007 e confermati, considerata l’ultrattività del contratto precedente (art. 1 co. 10 CCNL 16/18) dal nuovo contratto, possono essere fruiti per qualsiasi tipologia di concorso ed esame, producendo l’idonea documentazione che giustifichi la richiesta e la conseguente fruizione, sottolineando che economicamente non saranno retribuiti e quindi, giuridicamente, interromperanno l’anzianità di servizio.

IL SINDACATO ANIEF

Il sindacato Anief aveva preconizzato tale discriminazione, nonostante l’intesa del 30 novembre 2016 si poneva l’obiettivo di superare la discriminazione tra personale di ruolo e quello a tempo determinato, dichiarando di riconoscere per quest’ultimo la sostanziale omogeneità sia in materia giuridica che retributiva. L’intesa è stata “disattesa” e nonostante le modifiche legislative che hanno privilegiato la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, la dicotomia tra lavoratori precari e di ruolo è rimasta intatta.

Inoltre, esiste l’istituto delle ferie

L’istituto delle ferie è stato rimodulato dalla legge di stabilità del 2013. Nonostante il quadro normativo sia sensibilmente cambiato, i docenti hanno diritto a 6 giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività lavorative. La differenza sostanziale è che le ferie possono essere non concesse dal dirigente scolastico. Laddove riconosca che tale concessione possa implicare oneri per le casse dell’autonomia scolastica.

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