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Anche con domanda di mobilità soddisfatta, si può richiedere assegnazione provvisoria

Lo stabilisce il CCNI vigente: nel caso in cui la domanda di mobilità sia stata soddisfatta nella provincia richiesta, ma in un Comune diverso da quello in cui ricorrono i motivi del ricongiungimento, sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria

Nelle ultime ore alcuni lettori hanno scritto alla redazione Oggi Scuola per porre un quesito specifico in merito alla mobilità annuale e, più in particolare, alla domanda di assegnazione provvisoria.

Quello che diversi lettori chiedono è se si possa fare domanda di assegnazione provvisoria anche nel caso in cui sia già stata soddisfatta la propria domanda di mobilità.

Secondo quanto previsto dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019-2022,

ai docenti è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria anche nel caso in cui sia stata soddisfatta nella provincia richiesta, ma in un Comune diverso da quello in cui ricorrono i motivi del ricongiungimento, la domanda di mobilità (provinciale o interprovinciale).

LA NORMA 

Come spiega Obiettivo Scuola, nel CCNI vigente si ripristina il testo del CCNI 2015/16: si può nuovamente presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno della provincia ottenuta con la mobilità, fermi restando i requisiti già previsti nel precedente contratto per quanto riguarda il diritto di partecipare a tale tipo di movimento.

Diversamente, il precedente contratto valido fino al 2018/2019, non permetteva ai docenti di agire in questo modo.

L’unica eccezione era consentita ai docenti titolari di una precedenza di cui all’art. 13 CCNI, i quali potevano presentare domanda di assegnazione, pur avendo avuto soddisfatta la domanda di mobilità.

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