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Docente di sostegno non specializzato: la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania apre un nuovo scenario per le scuole paritarie

L’obbligo di garantire il sostegno è un dovere di mezzi e non di risultato se manca personale qualificato

L’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 7 gennaio 2026 interviene su uno dei temi più delicati del diritto scolastico: il diritto al sostegno didattico degli alunni con disabilità e i limiti della responsabilità delle scuole paritarie in caso di carenza di docenti specializzati.

Pur riconoscendo il valore costituzionale dell’istruzione inclusiva, il giudice ha respinto il reclamo presentato dal genitore di un alunno con sindrome di Down, ritenendo legittimo il comportamento dell’istituzione scolastica, che aveva assegnato un educatore non specializzato in assenza di docenti di sostegno disponibili.

Il caso concreto: quando il sostegno specializzato non è reperibile

La vicenda nasce dal ricorso del genitore, che aveva ottenuto in via cautelare un provvedimento volto a imporre alla scuola paritaria l’assegnazione di un docente di sostegno in possesso dei requisiti di legge.

La scuola, tuttavia, ha dimostrato in giudizio di aver effettuato ripetuti tentativi per reperire personale specializzato, senza successo. Di fronte a una carenza oggettiva di docenti qualificati, l’istituto ha optato per una soluzione alternativa: l’assunzione di un’educatrice laureata in Scienze Pedagogiche, priva dell’abilitazione all’insegnamento e della specializzazione per il sostegno.

Il cuore della decisione: diligenza dell’istituto e obbligazione di mezzi

Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un principio chiave del diritto civile: la diligenza del debitore nell’adempimento dell’obbligazione. Secondo il giudice, la scuola non può essere ritenuta responsabile se dimostra di aver fatto tutto il possibile per adempiere al proprio obbligo, anche quando il risultato finale non sia pienamente conforme a quanto richiesto.

L’obbligo di garantire il sostegno è stato quindi qualificato come obbligazione di mezzi – ossia di impegno serio e concreto – e non come obbligazione di risultato, che imporrebbe la presenza inderogabile di un docente specializzato in ogni circostanza.

Il ruolo delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione

Un aspetto centrale dell’ordinanza riguarda la natura delle scuole paritarie, che, pur inserite nel sistema nazionale di istruzione, restano soggetti privati con autonomia organizzativa e gestionale.

Il Tribunale ha evidenziato come tale autonomia incida anche sulla selezione del personale, distinguendo la posizione delle scuole paritarie da quella delle scuole statali, soprattutto in un contesto di cronica carenza di docenti di sostegno specializzati.

L’interpretazione dell’“accomodamento ragionevole”

Particolarmente rilevante è l’utilizzo del concetto di accomodamento ragionevole. Tradizionalmente, questo principio è invocato per imporre alle istituzioni scolastiche adattamenti organizzativi e strutturali finalizzati a garantire una piena inclusione.

Nel caso esaminato, invece, il Tribunale ha adottato una lettura diversa, qualificando come accomodamento ragionevole la scelta di assegnare personale non specializzato pur di non lasciare l’alunno privo di qualsiasi forma di supporto educativo. Una interpretazione che segna un cambio di prospettiva e che potrebbe incidere sull’evoluzione futura della giurisprudenza.

Le conseguenze sul piano dei diritti degli alunni con disabilità

La decisione del Tribunale di Vallo della Lucania solleva numerosi interrogativi:

  • Abbassamento degli standard di tutela: il passaggio dall’obbligo di risultato all’obbligo di mezzi potrebbe tradursi, in concreto, in un sostegno meno qualificato.

  • Accomodamento ragionevole “rovesciato”: uno strumento nato per rafforzare l’inclusione viene utilizzato per giustificare una prestazione qualitativamente inferiore.

  • Rischio di disparità di trattamento: nonostante le pronunce della Cassazione abbiano affermato l’equipollenza del diritto al sostegno tra scuole statali e paritarie, l’ordinanza introduce una differenziazione fondata sulla carenza strutturale di personale.

Una tutela condizionata alle risorse disponibili

In definitiva, il Tribunale non nega il diritto all’istruzione inclusiva, ma ne ridimensiona l’effettività, subordinandola alle possibilità concrete dell’istituzione scolastica. La tutela giurisdizionale, in questa prospettiva, non garantisce necessariamente l’assegnazione di un docente specializzato, ma verifica la correttezza del comportamento della scuola.

Una decisione destinata a far discutere

L’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania si inserisce in un contesto già critico, segnato dalla cronica mancanza di docenti di sostegno qualificati. La pronuncia è destinata ad alimentare il dibattito tra famiglie, operatori scolastici e giuristi, aprendo nuovi interrogativi sul futuro dell’inclusione scolastica, soprattutto nel settore delle scuole paritarie.

da Avv. Gianfranco Nunziata

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