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“La legge non ammette ignoranza” ma premia sempre i furbi

Facendo riferimento al collega Wilfried Rothier che nel 2020 ha pubblicato sul sito di Orizzonte Scuola, un interessante lettera “Mio figlio studia con il conversatore madrelingua – Ne sei sicuro?”, vorrei porre queste domande:

Perché esiste la figura del conversatore di madrelingua straniera nei licei linguistici (c.d.c. B02)?

Perché da normativa viene richiesta la DICHIARAZIONE DI VALORE relativa al titolo di accesso richiesto?

Perché da 41 anni, noi conversatori non abbiamo nessun dubbio sulla normativa?

Perché gli stranieri che sono docenti di conversazione in lingua straniera capiscono benissimo la normativa italiana, mentre alcuni italiani “interpretano” la normativa secondo convenienza e pretendono essere conversatori in lingua straniera?

Facciamo qualche passo indietro per capire e chiarire il perché del docente di madrelingua straniera.

Nel 1992, con il D.M.28.5.92, vista la LEGGE 20.5.92. n. 270, il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce una

nuova classe di concorso per l’insegnamento di “CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA NEGLI ISTITUTI DI

SECONDO GRADO”. Compito del conversatore: “non insegnare letteratura o grammatica, bensì proporsi come

modello di comunicazione anche paraverbale e extraverbale e come esperto di cultura

antropologicamente intesa del paese di cui diffonde la lingua”.

Chi può fare il docente di conversazione?

  • Chi è nato nel paese straniero di cui si vuole insegnare la lingua;
  • Chi è cresciuto in quel paese;
  • Chi ha portato a termine il percorso di studi in quel paese conseguendo il diploma;

Come per tutti gli altri ITP (Insegnanti Tecnici Pratici che hanno come riferimento la tabella 6 dei titoli), l’unico

requisito per diventare docente di conversazione è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado

(maturità) conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di insegnamento è lingua madre o un titolo

corrispondente (definizione di “corrispondente”: Che è in relazione di coincidenza o di uguaglianza, oppure di

equivalenza o di analogia; coincidente, uguale, equivalente, simile, omologo).

Tutto ciò trova riscontro nella normativa delle GPS nate nel 2020 che nei vari bandi dei concorsi che ribadiscono

lo stesso requisito.

L’articolo 7 comma 12 così recita: “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:

a) titoli di studio conseguiti all’estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera”.

Perché viene richiesto la famosa Dichiarazione di valore?

L’attività di conversazione in lingua straniera non è una professione che trova corrispondenza nel Paese di madrelingua dove si è conseguito il diploma. Il titolo di ammissione, infatti, non è costituito da un titolo di formazione italiano al quale si possa assimilare, in base alla direttiva comunitaria, il corrispondente titolo rilasciato dal paese comunitario; questo, infatti, è costituito direttamente dal titolo di un altro Stato che ha diretta valenza in Italia, per disposto normativo nazionale, senza la necessità, quindi, di riconoscimento con atto amministrativo. Di conseguenza la normativa nazionale italiana già concede agli interessati il libero esercizio professionale del docente non abilitato di conversazione.

Viene richiesto immancabilmente la dichiarazione di valore relativa al titolo di accesso che descrive e accerta che “detto diploma è titolo finale di scuola secondaria superiore che si consegue al compimento di un ciclo di studi della durata complessiva di dodici anni (cinque anni di scuola primaria e sette anni di studi secondari) e consente l’immatricolazione in corsi di facoltà o corsi di laurea previsti dall’ordinamento accademico del paese di riferimento secondario.

Il MIM indica: la Dichiarazione di Valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per la valutazione dei titoli stessi, ai fini del proseguimento degli studi, dell’esercizio di professioni regolamentate, etc.

Le informazioni riportate nella Dichiarazione di Valore riguardano: natura e livello dell’istituzione che ha emesso il titolo estero; durata legale del corso di studio; requisiti di accesso al corso; eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente; valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell’esercizio della professione; ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Valore?

Soltanto le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (Ambasciate o Consolati) possono rilasciare la Dichiarazione di Valore in loco di un titolo di studio conseguito all’estero nella circoscrizione di loro competenza.

Adesso non si capisce come mai alcuni “docenti” italiani pretendono (e da alcune sentenze pubblicate recentemente, riescono anche a vincere dei ricorsi dichiarando quello che vogliono senza che tutto ciò sia accertato in fase di giudizio o controllato nelle loro istanze) di avere diritto a lavorare come conversatore di madrelingua straniera perché sono in possesso di una certificazione linguistica (e questo è il colmo) o un titolo accademico di 1, 2 o 3 anni conseguito nel paese straniero.

L’art. 7, punto e), del Bando per le GPS prevede che “… Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Il conversatore di madrelingua straniera è:

  • Figura essenziale che caratterizza l’indirizzo; la compresenza in classe implica una cooperazione costante e dinamica, stimola la creatività consentendo lo scambio ed il confronto,
  • È un mediatore culturale. Garantisce una visione non stereotipata ma complessa e problematica della cultura di provenienza. Stimola il dialogo interculturale. È sempre più utile nell’accoglienza degli alunni stranieri. È una risorsa per avviare processi di educazione all’intercultura,
  • È lui stesso testimone autentico di cultura: aiuta nella decodificazione degli impliciti culturali e presenta aspetti significativi della cultura intesa in senso antropologico,
  • Favorisce l’approccio ad una realtà istituzionale diversa,
  • Contribuisce attivamente al processo d’integrazione europea in quanto permette agli allievi e ai colleghi italiani di prendere coscienza e di riflettere sulle nostre “diversità” e sulle nostre similitudini”. Pertanto aiuta a migliorare la comprensione della propria cultura e delle altre attraverso l’apprendimento linguistico,
  • È un supporto valido per i colleghi italiani (documenti autentici recenti, opere ed autori letterari attuali, viaggi e scambi all’estero, una varietà e una precisione lessicale indispensabile fin dai primi anni: es. “il linguaggio dei giovani “che evolve e si arricchisce di parole nuove costantemente…); li spinge ad un confronto costante,
  • È un riferimento indispensabile per la preparazione alle “Certificazioni Esterne”.
  • È l’elemento che stimola allievi che arrivano dalla scuola media avendo studiato tre anni di lingua straniera in modo comunicativo (livello A2 del Portafoglio europeo) in quanto permette loro di attuare il passaggio all’orale dovendosi esprimere con un “nativo”. E’ una testimonianza “viva” della lingua, della cultura, della mentalità, delle tradizioni… del paese di cui si studia la lingua,
  • Dà la possibilità agli alunni di utilizzare una lingua straniera orale attuale; permette loro di mettere in pratica le strutture ed il lessico imparati per dare la propria opinione, affermare un parere o parlare di problematiche recenti,
  • È quello che si tiene costantemente in contatto con il paese di origine di cui segue gli eventi politici, socio-economici, culturali …dove spesso ha la famiglia, ha interessi sociali ed economici.

È dunque chiarissimo ma è anche ovvio che il conversatore di madrelingua straniera non può essere un nativo italiano che ha conseguito un qualunque diploma estero post maturità italiana. Che senso avrebbe di affiancare un italiano ad un altro collega italiano per fare pratica nella lingua straniera e confrontarsi con degli alunni della stessa cultura? Gli alunni stessi se lo chiedono e rimangono sorpresi di trovarsi di fronte a loro un ITP di nazionalità italiana.  Lo stato paga a questo punto 2 docenti italiani che devono lavorare in compresenza.

Concluderei riprendendo le parole del mio collega: “Per noi, adulti, il nostro compito di oggi è di assicurare alle prossime generazioni una formazione degna e rispettosa delle regole. Quando ci vantiamo che i nostri figli seguono lezioni con il conversatore madrelingua non deve essere diversamente. Altrimenti è truffa”.

Corinne Brandizi in nome del gruppo nazionale dei docenti di conversazione di madrelingua straniera

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