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Bozza decreto Scuola: accesso diretto al TFA con 3 anni di servizio, assunzioni da GPS 1 fascia e via i vincoli per gli assunti 2022

Bozza decreto Scuola: accesso diretto al TFA con 3 anni di servizio, assunzioni da GPS 1 fascia e via i vincoli per gli assunti 2022

Con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia per l’anno scolastico 23/24 un piano di assunzioni in attesa dei concorsi previsti dal PNRR.

(precisiamo che si tratta ancora di una bozza, pertanto suscettibile di variazioni)

Sostegno, assunzioni straordinarie da graduatorie GPS 1 Fascia

In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e
disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati
con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono
iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

Assunzione nella provincia dove già inserito

Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia
nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.

Svolgimento anno di prova durante il contratto a tempo determinato

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di
formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con
le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

Conferma della sede di titolarità nella sede assegnata durante il contratto a tempo determinato

In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con
contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato.

Gli assunti dal 1 settembre 2023 saranno vincolati per 3 anni salvo esubero o soprannumero

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato
ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio
nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi
7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Norme di riferimento per le assunzioni straordinarie e Call veloce

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al
comma 5, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle
graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti
e disponibili di cui al comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti
di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

TFA Sostegno.  Resta solo l’obbligo del titolo di studio e 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni

Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 59 le parole:
“dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.

All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto,
si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

Si propone l’abrogazione della cancellazione da tutte le graduatorie in caso di conferma dopo anno di prova

b) il comma 3-bis è abrogato. (in valutazione Ministro affari europei commi da 5 a 13)

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