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Autorità Anticorruzione: I compensi accessori del personale scolastico vanno resi pubblici per evitare l’“attuazione di discriminazioni e favoritismi”

Autorità Anticorruzione: I compensi accessori del personale scolastico vanno resi pubblici per evitare l’“attuazione di discriminazioni e favoritismi”

Si discute spesso sull’obbligo o meno, da parte del Dirigente Scolastico, di rendere pubbliche le somme dei compensi accessori erogate al personale docente e non docente ed in particolare, di indicare sia i beneficiari che le somme che hanno percepito.

In genere vengono resi pubblici i dati aggregati e non quelli analitici, quelli cioè che indicano il nominativo del docente e la somma percepita. Ma che cosa s’intende per “compensi accessori” e quali sono? Per rispondere dobbiamo ricorrere all’ art. 40 del CCNL “Istruzione e ricerca” che fa riferimento al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” (MOF) nel quale “confluiscono le seguenti risorse (…):

  1. a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
  2. b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
  3. c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
  4. d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
  5. e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
  6. f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007” (…);
  7. g) le risorse previste dalla legge 107/2015 per la valorizzazione del personale docente, oggetto di contrattazione integrativa in quanto “salario accessorio”.

La procedura per l’attribuzione dei compensi accessori segue, in estrema sintesi, quattro passaggi ineludibili:

  1. la sottoscrizione, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, del Contratto integrativo d’istituto tra il  Dirigente Scolastico, nella qualità di rappresentante dell’amministrazione scolastica, e la RSU e, se presenti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL;
  2. dopo aver sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto, il DS attribuisce gli incarichi al personale scolastico per l’attuazione di diversi compiti: attività aggiuntive d’insegnamento (progetti extracurricolari) o funzionali (partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, ecc.), collaboratori del dirigente scolastico, docenti incaricati di funzione strumentale all’offerta formativa, referenti vari, ore eccedenti, straordinario per il personale ATA, incarichi specifici, ecc.;
  3. entro la metà del mese di giugno, il DS effettua un monitoraggio delle attività svolte dal personale scolastico in modo da predisporre la lista dei compensi da attribuire;
  4. dopo il monitoraggioentro il mese di giugno il DS deve incontrare la RSU, invitando anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL, per il confronto sulle somme impegnate e sulle attività realmente svolte dal personale scolastico. E’ in questa sede che il dirigente scolastico deve fornire alla RSU, e ai sindacalisti presenti, la lista dei compensi attribuiti al personale, mantenendo l’impegno al rispetto della riservatezza che, come risaputo, è spesso oggetto di controversia.

Dopo quest’ultimo passaggio il DSGA potrà inserire nel sistema informativo i dati necessari per l’attribuzione dei compensi non appena il MEF provvederà a rendere disponibili le funzioni. Il tutto si dovrebbe chiudere con la liquidazione del compenso entro il 31 agosto anche se, come sappiamo, per ritardi dovuti al MEF, il compenso lo si ritrova nel cedolino anche molto oltre questo limite (contrariamente a quanto previsto dal CCNL).

Possiamo tornare, ora, al problema posto in apertura: si devono rendere pubblici i nominativi e le somme corrisposte?

In realtà la questione non è semplice perché in nome della privacy il Garante si è espresso in favore della comunicazione del “solo ammontare complessivo del trattamento accessorio distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio”, ritenendola sufficiente.

Ma questo non basta a fugare eventuali dubbi su una efficace ed imparziale assegnazione dei fondi d’Istituto o ad evitare qualche sospetto di favoritismo da parte del DS nei confronti di qualche docente o non docente.

Mancherebbe, insomma, ogni forma di verifica e controllo sull’operato del Dirigente.

A questo scopo si è espresso, già nel 2018, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4417/2018. Con tale pronuncia, il Giudice Amministrativo ha affermato che le organizzazioni sindacali sono “parte del complesso procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie”. Per tale ragione, tali organizzazioni hanno diritto di “conoscere tutti i documenti delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza che l’Amministrazione possa ridurre tali informazioni, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Recentemente, inoltre, anche il Tribunale di Frosinone  (sentenza del 12 ottobre 2021), accogliendo un ricorso proposto da varie sigle sindacali avverso la mancata consegna dei prospetti analitici con i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive con l’indicazione, per ciascuno di loro, delle attività, delle ore impegnate e dei relativi compensi accessori, si è espresso criticamente contro il Garante della Privacy, perché quest’ultimo non tiene conto del fatto che le organizzazioni sindacali sono parti (e non terze) rispetto al procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del fondo di istituto, cosicché esse vantano “una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale”.

Riassumendo: la sola pubblicazione dei dati aggregati e non analitici non basta a rendere trasparente l’operato della Scuola (e, nello specifico, del Dirigente Scolastico), per cui si rende necessaria la pubblicazione anche dei nominativi del personale scolastico destinatario dei compensi aggiuntivi con l’indicazione delle somme ricevute. E questo anche al fine di scongiurare – come evidenziato già nel 2013 dall’ Autorità Anticorruzione – “eventi rischiosi” come l’“attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti” per cui si rende necessaria quale “Misura di prevenzione” la “Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)”.

Antonio Scarpellino

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