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Pasqua, quando si va in vacanza?

Pasqua è alle porte. Con lo stato di emergenza alle spalle, si festeggerà senza nuove restrizioni. Ogni anno il Ministero dell’Istruzione emana un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali perle scuole di ogni ordine e grado e stabilisce anche le date di sospensione delle lezioni, in vista di eventi nazionali e occasioni segnati in rosso sul calendario.

Il calendario Regione per Regione

L’inizio e il termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni, sono determinate secondo il seguente calendario scolatico A.S. 2021/2022, che per Pasqua 2022 ha previsto i seguenti giorni di vacanza per ogni Regione:

  • Abruzzo dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Basilicata dal 14/09/2022 al 19/04/2022;
  • Calabria dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Campania dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Emilia Romagna dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Friuli Venezia Giulia dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Lazio dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Liguria dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Lombardia dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Marche dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Molise dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Piemonte dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Puglia dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Sardegna dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Sicilia dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Toscana dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Umbria dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Valle D’Aosta dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Veneto dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Prov. di Bolzano dal 14/04/2022 al 19/04/2022;
  • Prov. di Trento dal 14/04/2022 al 19/04/2022.

In alcune Regioni il periodo è differente perché il Miru riconosce la possibilità di fissare, oltre la data di inizio e di fine delle lezioni, anche eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole durante le festività natalizie e pasquali o per altre occasioni durante l’anno.

Cosa fare in caso di positività dell’alunno dopo le vacanze di Pasqua

E se dopo Pasqua un alunno è positivo al Covid? Come si procede? Con la fine dello stato di emergenza, come ha specificato il Miur, non verranno meno le regole anti contagio già previste in ambito scolastico. Nello specifico, rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. Quindi, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

Il Miur

Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena facendo una differenza tra quelli che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e distinguendo tra:

  • contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”, che “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico”;
  • contatti asintomatici a basso rischio, che “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie”, ovvero mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani etc.

Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, i contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”. In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico. I contatti asintomatici a basso rischio, invece, continuano a non essere sottoposti a  quarantena, ma devono rispettare  le comuni misure igienico-sanitarie.

 

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