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Formazione obbligatoria docenti: quando deve essere svolta?

Ecco quanto stabilisce la Corte di Giustizia Europea

Quando i prof devono svolgere le attività formative? Secondo la Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata il 28 ottobre 2021, devono essere ricomprese nell’orario di lavoro. Come funziona per la formazione per il sostegno e quella obbligatoria per i neo immessi in ruolo?

Il caso

Vediamo cosa è accaduto. Nel caso sottoposto alla Corte, un dipendente era stato impegnato in attività di formazione per un orario molto superiore a quello del normale orario di lavoro. La sua richiesta di pagamento delle ore aggiuntive, quali “straordinario” era stata rigettata dal Giudice nazionale. In quanto la legislazione si limitava a prevedere che durante il periodo di formazione il dipendente doveva essere retribuito. Nulla prevedendo nel caso in cui l’impegno orario nelle attività formative fosse superiore a quello previsto per l’attività lavorativa.

La decisione della Corte

La Corte ha precisato che per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Poi che per “periodo di riposo”si intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Pertanto, quando un lavoratore deve ricevere una formazione professionale si deve considerare che, durante i periodi di tale formazione, il lavoratore si trova a disposizione del suo datore di lavoro. È dunque irrilevante che la formazione avvenga in forza di una legge o che  si svolga, in tutto o in parte, al di fuori del normale orario di lavoro. La Corte ha ancora affermato che “il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, costituisce orario di lavoro”.

La formazione per il sostegno

La legge di Bilancio 2021 ha previsto una formazione obbligatoria di 25 ore sulle tematiche inclusive per i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità. In applicazione di tale legge, è seguita l’emanazione del DM 188/2021. Successivamente la nota 27622 del 6 settembre 2021, che prevede il coinvolgimento nell’attività formativa anche dei docenti precari. Con la precisazione che “l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi”. Alcune organizzazioni sindacali hanno impugnato tale nota di fronte al Tar. La pronuncia della CGUE potrebbe contribuire a rafforzare le posizioni delle organizzazioni sindacali ricorrenti.

La formazione obbligatoria per i neo immessi in ruolo

Tutti i docenti neo assunti sono tenuti a svolgere almeno 50 ore di formazione, suddivise in varie attività che risultano aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli altri colleghi e non rientrano nelle normali attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti.  L’obbligo di svolgimento di tali attività discende direttamente dalla legge 107/2015 e dai successivi decreti attuativi.

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