Congedo maternità per il personale docente e ATA: tutto quel che c’è da sapere

Maternità per il personale docente ed ATA, la normativa è fissata dall’art. 16, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 151/2001 che vieta di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (salvo quanto previsto all’articolo 20 come integrato dalla legge di bilancio del 2019, flessibilità del congedo di maternità nelle opzioni 1+4 o 0+5).
L’art. 21, più in particolare, dispone che le lavoratrici debbano consegnare, prima dell’inizio del periodo di divieto, al datore di lavoro e/o all’istituto erogatore dell’indennità di maternità, il certificato medico indicante la data presunta del parto con il quale si chiederà il dovuto periodo di congedo.
Si precisa che nel caso dei dipendenti della scuola, l’indennità di maternità non è erogata dall’INPS. Le donne interessate dovranno quindi consegnare il certificato esclusivamente alla scuola presso cui presta servizio.
Il certificato può essere rilasciato dagli ufficiali sanitari o dal medico di famiglia oppure dal ginecologo dell’ASL o dal consultorio pubblico o privato autorizzato.
Il documento deve essere rilasciato in due copie, una delle quali dev’essere presentata dalla lavoratrice in segreteria. Esso deve contenere:
- le generalità della lavoratrice;
- l’indicazione dell’Amministrazione di servizio e la qualifica;
- il mese di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto (indicata in giorno, mese ed anno).
Alla nascita, la lavoratrice ha 30 giorni per presentare il certificato di nascita del figlio ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”




