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Prof modifica i voti sul registro elettronico: è reato penale

Può un docente modificare i voti sul registro elettronico? La risposta dovrebbe essere forse scontata: no. A conferma una sentenza della Corte di Cassazione penale Sent. Sez. 5 Num. 34479/2021 che affronta il caso di una prof condannata perché in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di docente e nell’esercizio delle relative funzioni , ha fatto accesso al registro elettronico di classe in prossimità degli scrutini. Modificando i voti già attribuiti all’alunna con ciò alterando un atto vero.

Il registro dei prof

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il registro personale del professore è espressamente previsto dall’art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l’indicazione di “giornale di classe”. Esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l’intera classe e sul quale “si succedono” le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico.

 

Nel giornale di classe debbono essere registrati “…i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”. E’ quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”. Natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale. E della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale.

L’illecito penale 

Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro “giornale di classe”. Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è, pertanto, atto pubblico. In quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Il registro elettronico ed il delitto di falso ideologico

Rileva sempre la Cassazione che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico, la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università. E, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491 bis, c.p., equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo. Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso (ideologico) in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale. E, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

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