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Docente che fissa il prezzo per superare il concorso? E’ induzione indebita

Si tratta di induzione indebita per il docente che fissa il prezzo per superare il concorso. Una sentenza della Cassazione precisa infatti che, anche se la consegna della somma pattuita non avviene, il reato è punibile a titolo di tentativo. È dunque configurabile il reato di induzione indebita, previsto dall’articolo 319-quater del codice penale, per l’insegnante che, abusando della sua qualità, si fa consegnare denaro quale corrispettivo per il superamento della prova del concorso del personale docente. Se poi la consegna della somma pattuita non avviene, il reato è punibile a titolo di tentativo. Così la Cassazione nella sentenza n. 35287/2021. Confermando quindi la misura degli arresti domiciliari nei confronti di una docente di un istituto tecnico che, fissando il prezzo a 20 mila euro, aveva cercato in due occasioni di far “comprare” il posto pubblico ad aspiranti docenti.

Il fatto

L’indagine giudiziaria che portava alla misura cautelare era partita dalla denuncia presentata da alcuni componenti della commissione del concorso svolto a gennaio 2021. Che erano giunti in possesso delle registrazioni del contenuto delle conversazioni intercorse tra gli aspiranti insegnanti e la docente indagata.
Scattano quindi gli arresti domiciliari sia per la docente componente della commissione, sia per la docente che aveva fatto da tramite con le candidate negoziando il prezzo per il superamento del concorso.

Il pubblico ufficiale

La Cassazione smonta la tesi difensiva che faceva leva sull’assenza di abuso da parte dell’indagata nei confronti delle aspiranti insegnanti. La Suprema corte sottolinea, invece, come la docente e organizzatrice di corsi privati, “aveva profittato della sua veste di appartenente a quella stessa pubblica amministrazione sulle cui articolazioni ella aveva concretamente prospettato” di poter “esercitare un efficace potere di ingerenza”. In pratica, l’abuso sussiste quando il privato avverte la posizione del pubblico agente come “fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la sua posizione di assoggettamento”. E pare sarebbe proprio questo il caso.

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