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Supplenze personale ATA: cosa accade in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono

In questo periodo sono moltissimi coloro che, appartenendo alla categoria del personale ATA scuola, prendono servizio per un posto da supplenti.

Viste le diverse richieste che pervengono alla redazione di Oggi Scuola, in questo articolo ci si concentrerà sulle sanzioni previste in caso di mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono della supplenza.

Anzitutto è necessario specificare che la norma di riferimento in merito a questa tematica è il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (DM 430/00 art. 7).

RINUNCIA, MANCATA PRESA DI SERVIZIO DOPO ACCETTAZIONE, ABBANDONO

Prima di poter analizzare nel dettaglio le sanzioni previste, è necessario distinguere le tre tipologie di situazioni in cui un supplente può ritrovarsi in seguito ad una convocazione:

  • rinuncia alla nomina di supplente o alla proposta di conferma\proroga della supplenza
  • mancata presa di servizio dopo aver accettato la nomina
  • l’abbandono della supplenza

Naturalmente, per ciascuna di queste casistiche bisogna anche distinguere se la supplenza proviene:

  • da graduatorie d’istituto
  • da graduatorie permanenti (graduatorie 24 mesi, riservate a chi ha 24 mesi di servizio nella scuola statale) o dalle graduatorie\elenchi provinciali ad esaurimento.

Vediamo adesso cosa accade nelle tre situazioni in base anche alla graduatoria da cui si viene chiamati a ricoprire la supplenza.

RINUNCIA ALLA NOMINA DI SUPPLENTE O ALLA PROPOSTA DI CONFERMA/PROROGA

  • Se la proposta proviene dalle graduatorie permanenti (24 mesi), la rinuncia comporta la perdita della possibilità di essere convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
  • Se la convocazione proviene da graduatorie d’istituto e si sceglie di rinunciare non sono previste sanzioni.

MANCATA PRESA DI SERVIZIO DOPO ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

  • la rinuncia a una proposta di assunzione arrivata da graduatorie 24 mesi comporta la perdita della possibilità di essere convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
  • Se si rinuncia a prendere servizio dopo aver accettato una nomina pervenuta da graduatorie d’istituto non sono previste sanzioni.

ABBANDONO DELLA SUPPLENZA

  • Se, dopo aver preso servizio, si abbandona una supplenza pervenuta dalle graduatorie permanenti non si potranno più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
  • Se si abbandona il servizio accettato dalle graduatorie d’istituto e da MAD, non si potranno più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto e da MAD, per l’anno scolastico in corso.

 

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