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Scuola, anche i supplenti possono richiedere il part-time (ma non per supplenze brevi)

I docenti nominati come supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche possono richiedere di lavorare part-time?

La normativa stabilisce di sì. 

I docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento o in quelle provinciali per le supplenze che accettino una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, potranno, all’atto della presa di servizio, chiedere il part time.

LA NORMATIVA

Il C.C.N.L. 2006-2009 comparto scuola prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25 comma 6).

L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

I supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), quindi, possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa con orario di lavoro part-time.

Gli aspiranti interessati alla stipula di un contratto di questo tipo, qualora non optino per uno degli spezzoni, non possono scegliere in sede di convocazioneuna porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.

Per motivi organizzativi è sempre meglio anticipare all’Ufficio Scolastico, al momento della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time.

Successivamente la richiesta va formulata al Dirigente Scolastico della scuola di riferimento.

L’art. 39 del CCNL Scuola prevede le modalità in cui si può svolgere il part-time:

  • con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Ai sensi dell’art.39, comma 8 del suddetto CCNL, l’insegnante in part-time sarà escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né potrà fruire di benefici che comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Si ricorda che il part-time non può essere richiesto nel caso di supplenze brevi.

 

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