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Immissioni in ruolo: i posti vacanti dei concorsi ordinari non svolti si ricoprono con assunzioni da GPS

In seguito, i vincitori dei concorsi ricopriranno regolarmente i posti a loro destinati

Le assunzioni in ruolo per il prossimo anno scolastico prevedono una serie di procedure “nuove”, adottate in via straordinaria a causa dell’emergenza sanitaria che ha stravolto i piani anche sul piano scolastico. e concorsuale.

Come anticipato in un precedente articolo, le immissioni in ruolo prevedranno una fase ordinaria ed una straordinaria.

C’è però una norma, prevista dal Decreto Sostegni-bis, che non va sottovalutata perché è su questa che diversi USR stanno già lavorando con il fine di permettere la regolare assunzione dei supplenti dalle GPS.

La norma in questione è all’art. 59 comma 4, che recita:

In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4 a serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al
comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”

Il testo prevede quindi che i posti che rimarranno vacanti dopo le due fasi di immissione in ruolo, vanno ricoperti con contratti a tempo determinato (da GPS), tranne quelli destinati ai vincitori dei concorsi ordinari.

I concorsi questione sono i DD n. 498 e n. 488 del 21 aprile 2020 per infanzia primaria e secondaria.

Pubblicati in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2020, non sono stati ancora svolti a causa della pandemia.

Tali posti dovranno anzitutto essere quantificati per ogni provincia provincia prima che si possano avviare le assunzioni da GPS. 

Si ricorda che per arrivare ad assumere da GPS sarà necessario che le graduatorie della fase ordinaria siano esaurite (GaE, concorso 2016, concorso 2018 + fascia aggiuntiva per infanzia e primaria; GaE, concorso 2016, concorso 2018 + fascia aggiuntiva, concorso straordinario e classi di concorso STEM siano esaurite).

Naturalmente queste assunzioni da GPS serviranno a ricoprire i posti rimasti vacanti a causa del concorso che ancora dev’essere avviato.

Quando le procedure concorsuali cominceranno e si avranno i vincitori, i posti verranno recuperati dai docenti che avranno ottenuto il ruolo.

Hanno già cominciato a ripartire il contingente gli USR della Lombardia e del Veneto.

 

Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: come funzioneranno? Fase ordinaria e fase straordinaria

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