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Ecco in quali casi è possibile prorogare i contratti per il personale ATA supplente [nota MI]

In quali casi è concesso prorogare i contratti di supplenze per il personale ATA?

Lo chiarisce il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 17060 diffusa oggi 1° giugno.

Nel testo si legge che le eventuali proroghe dei contratti possono essere richieste solo in casi di necessità, qualora non sia possibile garantire l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con il solo impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le motivazioni per cui si potrà richiedere una proroga, quindi, potranno fare riferimento:

  • ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato
  • al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado
  • a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.)

Le richieste motivate devono essere inviate dai dirigenti scolastici agli Uffici scolastici regionali.

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