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Mobilità docenti 2021: il vincolo quinquennale rimane ma ci sono due eccezioni

Un sistema informatico riconoscerà la situazione del docente e agevolerà il lavoro degli Uffici Territoriali

Il personale docente interessato a inoltrare istanza di mobilità potrà farlo tramite Istanze online dal 29 marzo e fino al 13 aprile 2021.

Oggi Scuola ha approfondito l’argomento presentando le differenze tra i vari tipi di movimento richiedibili e i requisiti richiesti per partecipare a ciascuno dei movimenti.

Ne è emerso che vi sono alcune categorie di docenti che non possono richiedere domanda di mobilità.

Si tratta di coloro che hanno il vincolo triennale per avere ottenuto sede su scelta analitica in uno degli ultimi due anni e dei docenti con vincolo quinquennale, cioè i neoassunti dal 1° settembre 2020 o con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 da graduatorie del concorso DDG n. 85/2018.

L’ordinanza riporta la norma che disciplina quanto detto sopra, al capo I, art 1, comma 6:

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021,i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica,ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.

Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

LE DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE/QUINQUENNALE

Da una attenta lettura della ordinanza, quindi, si possono estrarre due solo deroghe per quanto riguarda il vincolo. Ne sono esonerati:

  1. coloro che si trovino in situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
  2. i docenti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del citato testo unico.

UN SISTEMA INFORMATICO RICONOSCERÁ CHI È SOGGETTO AL VINCOLO

Per verificare il rispetto della normativa citata, il Ministero ha previsto una funzione di controllo del sistema informatico: questo segnalerà agli Uffici territoriali competenti che convalideranno le domande i docenti soggetto a vincolo.

In questo modo, gli Uffici stessi potranno applicare i limiti previsti alla mobilità a chi è dovuto o consentiranno la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe previste

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