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Mobilità docenti: no anche all’assegnazione provvisoria per chi ha vincolo 5 anni

Il DL n. 126/2019 non prevede alternative: i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 non possono partecipare alla mobilità territoriale, professionale e annuale per 5 anni.

Un vincolo che inizia a pesare a molti.

Vi sono particolari casistiche per le quali alcuni docenti pensano di poter fare eccezione ad una norma simile.

Si pensi ad esempio ad una neo-mamma che pur, avendo ottenuto il ruolo il 1° settembre 2020, ha trascorso questi mesi in congedo parentale rimandando quindi l’anno di prova all’anno scolastico 2021/2022. Cosa penserà di fare, logicamente, una docente in una tale situazione? Spererà di poter richiedere assegnazione provvisoria e quindi cambiare sede a settembre 2021.

La normativa, però, anche in casi del genere non consente mobilità di alcun tipo.

La docente, pur avendo goduto del congedo parentale, ha una sede di titolarità a cui è vincolata per un quinquennio.

Si ricorda che, stando alla normativa, gli unici casi in cui i docenti sono esonerati da tale vincolo temporale sono i seguenti:

–  in caso di docenti soprannumerari per via di contrazione degli organici. L’esubero in organico determina la necessità per questi docenti di presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale

– in caso di docenti beneficiari della precedenza Legge 104/92 (art.33 commi 3 e 6), con la precisazione che le situazioni legate alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

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