Normative

Atto unilaterale di un dirigente scolastico: sentenza di condanna del Giudice del lavoro

Con decreto del 20.10.2019, il Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, nella persona del GUL Dott.ssa Falcione, ha accolto integralmente un ricorso ex art. 28 legge 300/70 promosso dalle articolazioni territoriali delle cinque organizzazioni sindacali più rappresentative nel comparto scuola. Con l’ausilio dell’avvocato G. Magnani, avevano denunciato la grave violazione delle prerogative e libertà sindacali da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Marco Gavio Apicio di Anzio.

Nel ricorso ex art. 28 erano stati evidenziati e documentati tutti i momenti più qualificanti della condotta antisindacale ed il giudice del lavoro di Velletri, nel vagliare i molteplici motivi di doglianza, li ha pienamente condivisi e recepiti in una motivazione che appare di assoluta rilevanza proprio perché, con scrupolosa ed approfondita disamina della condotta dirigenziale, il magistrato ha avuto modo di toccare e dirimere numerosi aspetti e nodi della contrattazione di istituto che risultano di strettissima attualità in molte scuole.

Il giudice ha infatti censurato la complessiva condotta del dirigente scolastico, laddove quest’ultimo:

1. non ha rispettato la tempistica prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 né per l’avvio né per la conclusione della contrattazione di istituto;

2. non ha rispettato i precisi obblighi su di lui gravanti in materia di informazione successiva (sugli emolumenti percepiti dal personale sui vari capitoli del salario accessorio del 2017/18);

3. ha in ogni caso ostacolato e ritardato la normale negoziazione del contratto integrativo di istituto con varie modalità;

4. ha adottato l’Atto Unilaterale dopo due mesi dall’ultimo incontro con i sindacati e lo ha per giunta comunicato alle OO.SS. dopo quasi un mese dalla sua adozione;

5. ha liquidato definitivamente, ad anno scolastico ormai pressoché terminato, compensi al personale scuola che lui stesso aveva unilateralmente individuato ad inizio anno, senza dunque le necessarie coperture contrattuali;

6. a dispetto di quanto chiaramente previsto ex art. 40 comma 3 Ter del D.Lgs 165/2001 circa la natura (necessariamente provvisoria) del provvedimento, ha utilizzato lo strumento dell’Atto unilaterale per disporre in via definitiva la liquidazione dei compensi accessori all’intero personale scolastico;

7. il dirigente ha riunito il Comitato di valutazione (da lui presieduto) per deliberare sui criteri per la valorizzazione docenti, dopo l’ultimo incontro di contrattazione e senza farne seguire nuovo tavolo per la contrattazione sulla parte economica del cd bonus docenti;

8. ha fatto uscire dalla contabilità generale dell’Istituto – e dunque sottratto alla contrattazione – le risorse del FIS a.s. 2005/06 che erano residuate dopo il pagamento dei compensi accessori al personale scolastico (il Contratto Integrativo d’Istituto di quell’anno non era stato a suo tempo definito);

9. a dispetto del CCNL Istruzione e Ricerca, si è ingiustamente rifiutato di sottoporre alla contrattazione le risorse del cosiddetto “Bonus Docenti” e della “alternanza scuola/lavoro”.

In particolare riferendosi alla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (ex bonus), il giudice ha avuto modo di chiarire la corretta procedura che deve essere adottata:
– il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107/2015), declinando i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun criterio inerente l’aspetto economico;
– il tavolo della contrattazione definisce i criteri di attribuzione dei compensi, in base alle attività (in analogia al resto del FIS);
– Il Dirigente Scolastico assegna il compenso in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e dalla contrattazione.

Quanto poi al requisito dell’attualità della condotta antisindacale

il Tribunale ha chiarito che “la condotta tenuta dal DS risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività dell’azione delle organizzazioni ricorrenti, all’evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro.”

Condotta antisindacale del dirigente

Infine, il Tribunale di Velletri, nel solco della giurisprudenza più autorevole e recente, ha precisato significativamente che per riconoscere “…gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro”.

Comunicato FLC-CGIL

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