Normative

Orario di servizio docenti, le riunioni dal 1° settembre rientrano nelle 40 ore. La normativa

Orario di servizio docenti. Le riunioni collegiali di settembre, cioè quelle che danno formalmente inizio all’anno scolastico, rientrano nelle 40 ore previste dall’art. 29 del Ccnl scuola. Smentiti quindi tutti coloro, tra cui anche dirigenti scolastici, che sostengono, senza un adeguata conoscenza legislativa, che i docenti nelle prime settimane di settembre debbano svolgere l’orario di servizio settimanale completo. Le 25 ore di servizio per gli insegnanti dell’Infanzia, le 24 ore per quelli della primaria e le 18 per i docenti della scuola secondaria di I e II grado.

A specificare il tutto è il comma 5 dell’art. 28 del Ccnl scuola 2006/09 in cui viene specificato che

“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.

Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”.

Questo vuol dire che dalla data di convocazione del 1 settembre fino al giorno di inizio delle attività scolastiche non è applicabile l’orario settimanale che entra in vigore soltanto con la ripresa. E’ in ogni caso possibile consultare il Ccnl completo anche per ulteriori delucidazioni.

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