Normative

Adempimenti fine anno, gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni previsti dal contratto

Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

LE ATTIVITÀ’ FUNZIONALI

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.

Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese(mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 29 del contratto. Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.

IL PIANO ANNUALE

Il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato dal collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che a mano a mano si presentano. L’aggiornamento del Piano ed eventuali impegni aggiuntivi deve comunque coinvolgere il collegio docenti, organo rappresentativo di coloro che poi a quel Piano devono dare coerente attuazione. I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

  • a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.

L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami.

L’art. 11 dell’OM. n. 41 dell’11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.”

“Rimanere a disposizione” non vuol dire però obbligo della presenza o della firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a caso il comma poi specifica “assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.

LA NORMATIVA

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