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Docenti II e III Fascia, Miur battuto: sancito il diritto a cambiare scuola e provincia

Docenti II e III Fascia, Miur battuto: sancito il diritto a cambiare scuola. Vittoria Anief

L’Anief ha ottenuto definitiva ragione presso il TAR Lazio grazie al prezioso lavoro degli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli in favore dei docenti inseriti II e III fascia d’Istituto e anche in GaE, quindi in I fascia GI, cui il Miur ha negato la possibilità di cambiare provincia/scuole all’atto dell’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto avvenuto nel 2019. Il TAR Lazio, infatti, ha dato piena ragione ai ricorrenti e confermato il loro diritto a modificare le scuole o, direttamente, la provincia di inserimento in GI in occasione dell’aggiornamento della I fascia avvenuto nel 2019.

Già i provvedimenti favorevoli del TAR Lazio e del Consiglio di Stato ottenuti dai legali Anief nel 2018, infatti, evidenziavano l’illegittimità del precedente Decreto Ministeriale n. 374/2017 nella parte in cui ha vietato la possibilità di cambiare le istituzioni scolastiche di II e III fascia ai candidati inseriti nella I fascia delle Graduatorie d’Istituto, ma una previsione identica era stata riproposta dal Miur anche nel DM che prevedeva l’aggiornamento della I fascia nel 2019 e il nostro sindacato ha nuovamente agito in giudizio per la tutela dei diritti dei docenti precari interessati da questo illegittimo “blocco”.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE PACIFICO

“Ora non ci possono essere più dubbi – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e ci auguriamo che la neo-ministra Azzolina, nel rispetto del giudicato, si adoperi per sanare la situazione già a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto previsto per quest’anno, soprattutto in considerazione del fatto che le GI diventeranno provinciali per quanto riguarda le supplenze annuali e che ci sia un qualsiasi docente “ingabbiato” nella provincia/scuola di precedente inclusione solo perché inserito in I fascia GI e anche in II o III fascia per altri insegnamenti, non sarebbe tollerabile”.

“Lo spirito della specifica normativa in materia è sempre stato chiaro – spiega il presidente Pacifico – e come sindacato abbiamo evidenziato sin da subito come sia la fonte primaria (L. 124/99, legge di riferimento in materia di disciplina degli incarichi di insegnamento e delle supplenze), sia la fonte secondaria (DM 131/2007), particolarmente rafforzata essendo regolamento attuativo della L. n. 124/1999, dispongano a chiare lettere che “coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime”.

È evidente che la normativa di riferimento muova nell’ottica della flessibilità lavorativa e del perseguimento delle migliori possibilità di impiego a prescindere che tali opportunità si profilino in province diverse a seconda della graduatoria (d’Istituto o ad Esaurimento) e l’aver “separato” l’aggiornamento della I fascia GI dall’aggiornamento della II e III fascia ha creato un vero e proprio bug nel sistema impedendo, di fatto, a moltissimi docenti di poter scegliere liberamente la provincia e le scuole in cui essere inseriti ai fini delle supplenze sia nel 2017, sia nel 2019.

“Il TAR Lazio non poteva che darci nuovamente ragione – conclude il presidente Anief – rilevando proprio come il principio normativo da noi evidenziato risulterebbe inficiato da un fonte subordinata come il DM 374/2019 e lo stesso precedente DM 374/2017 nella parte in cui hanno vietato il meccanismo di opzione territoriale attraverso il cambio di provincia/sedi scolastiche ai docenti inseriti in I fascia e anche in II o III fascia delle graduatorie d’istituto e dichiarando tali provvedimenti ministeriali, pertanto, illegittimi per violazione delle norme di rango superiore, nella misura e nelle disposizioni in cui hanno stabilito il divieto per i lavoratori inseriti in GAE e in prima fascia delle graduatorie di istituto, di domandare all’atto dell’aggiornamento 2019 l’iscrizione in graduatorie di provincia diversa o in scuole diverse rispetto a quelle indicate nel 2017”.

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