Normative

Smartphone e riprese in classe: il vademecum del Garante della Privacy

Mentre emergono sempre più elementi di novità al Dl Scuola prima della sua definitiva approvazione in Senato, molte sono le novità per gli istituti scolastici definite anche dal Garante della Privacy.  L’uso degli smartphone in classe, ad esempio, sarà regolamentato scuola per scuola. Sì alla registrazione delle lezioni, ma la loro diffusione su internet sarà possibile solo previo consenso. Così come sarà possibile per gli istituti scolastici pubblicare gli scrutini sui tabelloni degli istituti.

FIGLI ALL’USCITA

Alla domanda se in caso di delega per prelevare il minore da scuola sia necessario fornire una copia del documento d’identità del delegante e del delegato, il Garante della Privacy risponde che è facoltà delle singole istituzioni scolastiche regolarsi sulle modalità più idonee, assicurando comunque l’identificabilità dei soggetti coinvolti e la protezione dei dati eventualmente trattati.

SCRUTINI ED ESAMI

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità, secondo il Garante della Privacy, che è stabilito direttamente dal Miur. Quindi nel pubblicare i voti degli scrutini o degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento è alle prove differenziate sostenute dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). L’attestazione va rilasciata in questo caso solo agli alunni interessati.

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA

Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli a cui è stata irrorata una sanzione disciplinare).

ALLIEVI DISABILI

La conoscenza dei dati degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento è limitata ai soli soggetti interessati come genitori, docenti e operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre un piano educativo personalizzato.

SMARTPHONE

Spetta alle singole istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule. In ogni caso se gli smartphone siano stati utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Lo specifica il Garante della Privacy.

REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI

L’alunno può registrare le lezioni per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche indicazioni date dalla scuola. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è necessario prima informare le persone coinvolte e ottenere il loro consenso.

ACCESSO AI DATI

Ogni persona ha diritto di conoscere se sono confermate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” che in genere è l’istituto scolastico di riferimento.

GRADUATORIE DI PERSONALE

Gli istituti possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale Ata. Questo consente a chi ambisce ad incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il congnome, il punteggio e la posizione in graduatoria. No a indirizzi e e numeri di telefono dei candidati.

VIDEOSORVEGLIANZA

Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici. Tuttavia si deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con i cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in concomitanza con lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno, l’angolo di visuale deve essere opportunamente limitato.

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