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Mobilità 2019/20, trasferimento da sostegno a posto comune. Tutti i dettagli esplicativi

Mobilità 2019/20. Sono giunte presso il nostro Ufficio relazioni pubbliche della Segreteria nazionale Anief tantissime richieste di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di mobilità. Per il trasferimento dal posto di sostegno a quello comune (e viceversa). Facciamo il punto sui possibili dubbi.

Requisiti: chi può presentare domanda?

Per il prossimo anno scolastico, i docenti di sostegno che potranno chiedere mobilità su posto comune, avendo superato il vincolo di permanenza quinquennale, sono coloro che risultano titolari sul sostegno dall’a.s. 2014/15. Il docente che non è più soggetto a vincoli potrà partecipare alla mobilità per posto comune chiedendo sia trasferimento che passaggio (se possiede i requisiti necessari). Nel calcolo del quinquennio si valutano sia l’anno in corso che un eventuale anno di nomina giuridica.

Come devono essere compilare la domanda di mobilità?

È possibile richiedere il passaggio dalla titolarità di posto sostegno a quella di posto comune, nello stesso ordine e grado di istruzione, presentando una semplice domanda di mobilità territoriale; basterà dunque indicare nella sezione “Scelta tipo posto” l’opzione “posto normale” e rispondere negativamente alla domanda “Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?”.

Se invece il docente deciderà di presentare la domanda per diverse tipologie di posto, dovrà compilare l’istanza in base all’ordine e al grado di istruzione in cui intende rimanere/spostarsi. Infatti, ogni ordine e grado hanno diverse tipologie di posto tra cui poter scegliere, sempre alla condizione di avere tutti i titoli necessari per potervi accedere (ad es.: il docente di secondaria di II grado potrà scegliere solo tra posto comune e sostegno, invece il docente di scuola primaria potrà scegliere tra posto comune, sostegno, lingua inglese, posto speciale e insegnamenti ad indirizzo didattico differenziato).

Ma entriamo meglio nello specifico. Il docente di scuola secondaria di II grado dovrà indicare l’ordine di preferenza (comune-sostegno) inserendo i numeri 1 e 2. Quelli di scuola secondaria di I grado dovrà indicare, in aggiunta a quanto specificato sopra, l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno psicofisico, vista e udito (con i numeri 1, 2 e 3). Di scuola primaria (in possesso dei titoli necessari) potrà chiedere tra: posto comune e/o lingua (inglese), posto sostegno, posto speciale e/o ad indirizzo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi). Infine, il docente di scuola dell’Infanzia compilerà la domanda come il docente di scuola primaria, con la differenza che non potrà esprimere la richiesta né per il posto in lingua né per l’insegnamento con il metodo Pizzigoni.

Le tipologie di posto indicate verranno esaminate per tutte le preferenze territoriali inserite nell’istanza.

In quale fase delle operazioni si colloca il mio movimento?

Come già anticipato in precedenza, il nuovo CCNI, valido per il triennio 2019/2022, nell’art. 6 comma 2 suddivide le operazioni dei trasferimenti e dei passaggi in tre fasi distinte: Prima fase: Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune di titolarità; Seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; Terza fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Si potrà presentare domanda di mobilità territoriale sia per i posti comuni che per quelli di sostegno (specificando l’ordine in cui esaminare le due tipologie di posto) con un modello unico, elencando fino ad un massimo di 15 preferenze tra scuole (preferenze puntuali), distretti, comuni e province (preferenze sintetiche). Non sarà più possibile esprimere tra le preferenze gli ambiti territoriali.

TRASFERIMENTO ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA

Il trasferimento da sostegno a materia (e viceversa) all’interno della provincia di titolarità rientra nella II fase delle operazioni (Lettera G). Anche se il movimento riguarda lo stesso comune di titolarità.

Sempre all’interno della II fase, questo movimento è preceduto dai trasferimenti per la stessa tipologia di posto (Lettera F), cioè da sostegno a sostegno o da materia a materia. Pertanto, anche se si presenta domanda di trasferimento da sostegno a materia nel comune di titolarità, l’operazione sarà comunque preceduta dai docenti già titolari nella disciplina. E si muovono sullo stesso posto, anche se provenienti da un comune diverso rispetto a quello di titolarità (ma nella stessa provincia).

I due movimenti, lettere F e G, occupano posizioni diverse perchè, inevitabilmente, producono effetti diversi sui posti disponibili nella provincia. Infatti il trasferimento G, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne varia la tipologia. Cosa che non avviene con i trasferimenti del punto F sopra indicato.

TRASFERIMENTO TRA PROVINCE DIVERSE

Il trasferimento interprovinciale dei docenti che non usufruiscono di precedenze rientra invece in un unico movimento, individuato nella lettera R della Fase III.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda di mobilità?

Se il docente non verrà soddisfatto nella domanda che ha presentato rimarrà titolare presso lo stesso istituto, sulla stessa casse di concorso e tipologia di posto. Senza alcuna conseguenza su titolarità e punteggio di continuità. Diversa invece sarà la condizione del docente che verrà soddisfatto nella domanda di mobilità e che, di conseguenza, cambierà la tipologia di posto su cui è titolare (da sostegno a comune o viceversa).

Il trasferimento ottenuto sarà causa di interruzione della continuità didattica. Determinerà la perdita di tutto il punteggio di continuità maturato. A prescindere che rimanga o meno nello stesso istituto. Inoltre il docente verrà considerato come ultimo arrivato nella scuola e sarà collocato in coda nella graduatoria interna di istituto. Rischiando quindi di diventare perdente posto in presenza di contrazione di organico.

Una volta ottenuto il trasferimento/passaggio su altra tipologia di posto, ho dei vincoli temporali da dover rispettare?

Il trasferimento da sostegno a posto comune non causa alcun vincolo temporale di permanenza nella nuova tipologia di posto acquisita. Il vincolo temporale, precisamente il vincolo quinquennale, si applica, invece, ai docenti che si trasferiscono da posto comune a sostegno. A decorrere dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto il trasferimento su questa tipologia di posto. Bisogna però ricordare che il vincolo quinquennale obbliga alla permanenza sul sostegno, ma non alla scuola. Non si avranno pertanto vincoli nella presentazione di eventuali domande di trasferimento o passaggio (sempre e solo su posti di sostegno).

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