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Domande part-time scuola per l’anno scolastico 2024/2025: scadenza 15 marzo 2024

Il 15 marzo 2024 è la data di scadenza per il personale scolastico che desidera modificare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per annullare il proprio contratto part-time. Questa opzione è disponibile solo per insegnanti, educatori e personale ATA che sono già impiegati a tempo indeterminato. I nuovi dipendenti non possono fare domanda, ma possono optare per il part-time al momento della firma del contratto individuale.

Le richieste devono essere formulate utilizzando i moduli forniti dagli Uffici Scolastici Territoriali e inviate al dirigente scolastico per la successiva trasmissione gerarchica tramite PEC. Il contratto part-time ha una durata minima di due anni e viene rinnovato automaticamente ogni anno, a meno che non venga comunicato diversamente. Pertanto, coloro che hanno già un contratto part-time non devono presentare una nuova domanda.

Si consiglia di controllare le disposizioni sul sito web dell’UST di riferimento, dove vengono solitamente pubblicati anche i criteri di priorità per la valutazione delle domande. Una richiesta di ritorno anticipato a tempo pieno può essere accettata solo se ci sono ragioni valide e in relazione alla situazione generale del personale. Entro il 15 marzo è anche possibile richiedere una modifica dell’orario part-time e/o del tipo di orario di servizio. In entrambi i casi, la modifica avrà effetto dal 1° settembre 2024.

In seguito, l’UST pubblicherà l’elenco delle persone autorizzate, che, come noto, non può superare il 25% del totale del personale a tempo pieno, per ogni ruolo, classe di concorso a cattedre o qualifica funzionale.

Nel modulo di domanda deve essere specificato il tipo di part-time desiderato, che può essere:

  • Part-time orizzontale (con riduzione del servizio in tutti i giorni lavorativi)
  • Part-time verticale (con servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in modo tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale considerato, cioè settimana, mese o anno)
  • Part-time misto (con una combinazione delle due modalità precedenti)

Inoltre, nella domanda deve essere indicata la durata del lavoro, che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve essere garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario previsto dal piano degli ordinamenti.

I moduli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici competenti, a cui si deve fare riferimento.

Normativa di riferimento: CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL 2019/2021 firmato il 18 gennaio 2024, il Decreto legislativo 81/15 e, in via permanente, la OM 446/1997 integrata dalla OM 55/1998.

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