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Legge 104: indicazioni Inps su permessi e congedo straordinario per assistere la stessa persona con più richiedenti

La nota INPS numero 4143 del 22-11-2023 fornisce un’analisi dettagliata delle modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, che riguardano i permessi e il congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità. Il decreto ha apportato cambiamenti significativi alla legge n. 104/1992, tra cui l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”. Inoltre, vengono fornite indicazioni amministrative e procedurali per i lavoratori dipendenti del settore privato, così come le linee guida per le strutture territoriali per l’attuazione di queste modifiche.

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105:

    • Entrato in vigore dal 13 agosto 2022.
    • Ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.
    • Ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Circolare n. 39 del 4 aprile 2023:

    • Fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Riconoscimento dei benefici:

    • Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
    • Il congedo straordinario e i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
    • È possibile autorizzare sia la fruizione del congedo straordinario che la fruizione dei permessi a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Indicazioni per le Strutture territoriali:

    • Le Strutture territoriali dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti.

La nota INPS numero 4143 del 22-11-2023

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