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Docenti di scuola secondaria non possono accettare contratti a tempo determinato presso i conservatori

Un docente di scuola secondaria di 2° grado che voglia usufruire dell’aspettativa per accettare un contratto a tempo determinato presso un conservatorio si trova di fronte a un ostacolo normativo. Infatti, secondo l’Agenzia per l’Amministrazione del Personale dello Stato (Aran), il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016, che ha ridefinito i comparti di contrattazione nazionale, non ha esteso le clausole del CCNL della scuola a tutti i dipendenti del nuovo comparto Istruzione e ricerca.

Questo significa che l’art. 36 del CCNL della scuola, che consente al personale docente di chiedere l’aspettativa per accettare rapporti di lavoro in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, non si applica ai conservatori. Questi ultimi, infatti, fanno parte del comparto Istruzione e ricerca, ma non della scuola.

Si tratta di una situazione che limita le possibilità di mobilità professionale dei docenti di scuola secondaria, che potrebbero essere interessati a svolgere esperienze didattiche in ambiti diversi da quello scolastico. Al contrario, i docenti dei conservatori possono chiedere l’aspettativa per accettare contratti a tempo determinato presso la scuola, in quanto il CCNL dei conservatori prevede tale possibilità (art. 17).

L’Aran ha chiarito questo aspetto in risposta ad una richiesta di parere formulata da un docente di scuola secondaria di 2° grado. Il parere è consultabile sul sito dell’Agenzia (www.aranagenzia.it).

Scarica la nota ARAN 

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