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Concorso riservato dirigenti scolastici. Il decreto definisce i destinatari, la prova e i costi

Concorso riservato dirigenti scolastici. Il decreto definisce i destinatari, la prova e i costi

Soggetti destinatari

Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al
concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta
della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle
condizioni di seguito tassativamente elencate:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso
giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso
giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi
al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei
prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto
immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova
orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova
scritta;

b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale,
all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo
scioglimento della riserva giudiziale;

c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in
conseguenza di mancato superamento della prova orale;

d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad
oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente
articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della
inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio
congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali
non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice
amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con
conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

Prova di accesso al corso intensivo di formazione

I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando
quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso
intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui
all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate
con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in
essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:

a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta,
basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti
e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di
cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle
materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della
lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici
e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta
corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), sostengono una prova orale della durata
minima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dalla
Commissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a
sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione
professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF
della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della
comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato
sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per
ciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti,
esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del
CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con
l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle
tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono
attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Superano la
prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il
punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale
eventualmente conseguita dal candidato.

Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale
INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima
dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la
partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare
integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è
determinato in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura selettiva di cui
all’articolo 6 e dell’attività di formazione di cui agli articoli 7 e 8. Il pagamento del contributo di
cui al presente comma è distinto in due versamenti come di seguito specificati.

Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura
selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato
al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all’articolo 3.
Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei
termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del
personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi
non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad
alcun rimborso.

Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività
di formazione di cui ai successivi articoli 7 e 8 e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi
a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione
generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che
comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso
e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento,
non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.

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