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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: ordine delle precedenze ai sensi dell’art. 8

Art. 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di               assegnazione provvisoria

Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria,
sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di
cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste
dal C.C.N.I. 6.3.2019.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a
partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità,
trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato
domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere
utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del
docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto
sostegno).

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601
del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n.
104/92, richiamato dall’art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

IV. ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
genitore;

h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al
genitore;

l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o
affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento;

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei
anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali;

n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

o) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c);

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase
delle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica
sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86
del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a
norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del
mandato.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

r) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 4.12.2017 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da
almeno tre anni.

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Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie. La nota MIUR e tutta la modulistica con gli allegati

Termini e modalità di presentazione delle domande di Utilizzazione ed Assegnazione Provvisoria

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