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Mobilità, trasferimento per prof soprannumerari per rientro nella scuola di ex – titolarità

Mobilità: trasferimento 2022/23 per prof soprannumerari trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni. E’ effettuato con precedenza in presenza di determinate condizioni. I docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Questa precedenza è prevista nell’art.13 comma 1 del CCNI, nel punto II). Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità’.

La precedenza, condizioni necessarie

Ecco le condizioni necessarie per usufruire della precedenza. Il docente deve trovarsi nell’ottennio, calcolato a decorrere dall’anno scolastico successivo al trasferimento d’ufficio. Oppure il docente deve presentare domanda condizionata per il rientro nella scuola, in ciascun anno dell’ottennio.

Mobilità, come condizionare la domanda

Per condizionare la domanda il docente deve esprimere come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio. O preferenze sintetiche, comune o distretto, comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tal fine il docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario. Nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove il docente era titolare. Che sarà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità, gli interessati usufruiscono della precedenza prevista nel punto V) del succitato art.13 (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità’).

Gli allegati

Questione allegati. Per usufruire della precedenza i prof interessati devono allegare alla domanda condizionata la dichiarazione per la continuità di servizio. Nella quale si deve fare esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata. E all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da lo hanno trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

La precedenza

La precedenza si perde se, scaduto l’ottennio, il docente non è riuscito a rientrare nella scuola. E se il docente non presenta in ciascun anno dell’ottennio domanda condizionata per il rientro. La precedenza è valida, invece, per il docente nell’ottennio che presenta domanda condizionata. Ed è trasferito in una delle scuole richieste diversa da quella di ex-titolarità.

In quale fase della mobilità

Il trasferimento con precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità del docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata è disposto nella I Fase della mobilità. Anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta.

Dove si applica la precedenza

La precedenza per il trasferimento nella scuola di ex-titolarità si applica esclusivamente all’interno della provincia. E della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

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