
La Cassazione si pronuncia. E dice no. Una sentenza interviene infatti sulla riconoscibilità o meno del servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie. Nella sentenza in commento la Cassazione, richiamandosi ad un suo pregresso orientamento, sbarra in modo netto la strada al riconoscimento di detto servizio. Intervenne anche la Corte Costituzionale con una sua sentenza negativa, facendo presente però,che solo con l’intervento del legislatore il quadro potrebbe mutare.
Il fatto
Veniva rigettato il ricorso di diverse docenti che domandavano di dichiarare utile ai fini del punteggio per la mobilità alle scuole statali, il periodo di insegnamento prestato come docenti fuori ruolo presso scuole paritarie, di cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento. La Corte territoriale ha escluso, sulla base delle disposizioni (legali e contrattuali) nonchè dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, che l’insegnamento fuori ruolo svolto nelle scuole paritarie possa dar luogo al riconoscimento degli stessi diritti previsti qualora l’insegnamento sia svolto presso le scuole statali. Che attesa la natura privata delle istituzioni scolastiche pareggiate il principio del riconoscimento da parte dello Stato del servizio pre ruolo non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in presenza di un diverso ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Proponevano ricorso per Cassazione che si pronuncia con la sentenza della Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 14-10-2021, n. 28115
La Cassazione e il servizio preruolo nelle paritarie
La Corte (Cass. n. 32386 del 2019) ha in proposito affermato il seguente principio di diritto al quale ha dato continuità: “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonchè della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.”
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